Versamento Imu 2021, il saldo entro il 16 dicembre.
Scade il 16 dicembre 2021 il termine per pagare il saldo Imu 2021, da calcolare sulla base delle aliquote approvate dai Comuni e pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze. Si ricorda che nel 2020 è entrata in vigore la nuova Imu che accorpa anche la Tasi, semplificando così gli adempimenti per Comuni e contribuenti. All’importo complessivo dell’imposta dovuta per il 2021 va detratto quanto già pagato in acconto, considerando l’importo minimo al di sotto del quale non si effettua alcun versamento e le fattispecie di esonero previste dalla normativa emergenziale Covid-19.
La L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha disposto l’unificazione dell’Imu e della Tasi (commi da 738 a 783), ponendo così fine alla irragionevole sovrapposizione dei due prelievi e semplificando quindi la vita a Comuni e contribuenti.
Continuano a non essere assoggettate all’imposta le abitazioni principali e quelle assimilate (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, dei soci assegnatari, comprese quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in assenza di residenza anagrafica; i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice;) restando invariata la definizione di abitazione principale e di pertinenze dell’abitazione principale: massimo un C/2, un C/6, un C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo (si vedano i commi 740 e 741).
Resta, altresì, invariata la riserva statale dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione degli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio, nonché la spettanza ai Comuni delle maggiori somme (imposta, sanzioni e interessi) derivanti dall’attività di accertamento di tali immobili (comma 744).
Anche la base imponibile per il calcolo dell’imposta resta invariata, costituita dal valore degli immobili che per i fabbricati è ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, gli appositi moltiplicatori.
Per i terreni agricoli non esenti il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, il moltiplicatore 135 (comma 746).
Coefficienti moltiplicatori
CATEGORIA IMMOBILE |
COEFFICIENTE |
Categoria A (escluso A/10) e C/2, C/6 e C/7 (abitazioni e pertinenze) |
160 |
Categoria B (caserme, comunità, edifici pubblici) e categorie C/3, C/4 e C/5 (laboratori artigianali) |
140 |
Categorie A/10 e D/5 (uffici e istituti finanziari) |
80 |
Categoria D (edifici industriali e commerciali), escluso D/5 |
65 |
Categoria C/1 (negozi) |
55 |
Categoria E (immobili a destinazione particolare) |
Esenti |
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali |
Esenti |
Tutti gli altri terreni agricoli |
135 |
Resta invariato anche il sistema di pagamento dell’imposta in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, sul quale i Comuni non hanno alcuna possibilità di intervento considerata la deroga all’articolo 52 del Dlgs 446/1997 prevista dalla norma (comma 762). Il versamento continuerà ad essere effettuato a mezzo F24, ma con l’estensione alla piattaforma PagoPA a seguito di adozione di apposito decreto attuativo (comma 765).
IL CALCOLO E IL VERSAMENTO DELL’IMU
Dopo aver verificato la disciplina applicabile alle singole fattispecie (prestando attenzione alle modifiche intervenute con la nuova disciplina e ai casi di esonero da Covid-19), si procede al calcolo dell’imposta individuando la base imponibile, costituita dal valore degli immobili (calcolato a seconda della diversa tipologia), che per i fabbricati accatastati si determina prendendo la rendita catastale rivalutata del 5% (rendita x 1,05), mentre per i terreni agricoli (imponibili solo ai fini Imu, ad eccezione delle fattispecie esenti) si prende il reddito dominicale rivalutato del 25% (reddito x 1,25). A questo punto entrano in gioco i moltiplicatori, distinti per categoria catastale, indicati nell’apposita tabella.
Ottenuto il valore degli immobili, va quindi effettuato il calcolo dell’Imu applicando le aliquote determinate dal Comune, consultabili sul sito del Dipartimento delle Finanze. Ottenuto l’importo complessivo del 2021, calcolato con le nuove aliquote (pubblicate sul sito del Mef), occorre poi detrarre quanto già versato in acconto entro il 16 giugno: la differenza è il saldo 2021 che dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2021.
Si evidenzia che in caso di comproprietà l’imposta va versata da ciascun contitolare in base alle quote di possesso, ma molti enti consentono di effettuare il versamento cumulativo da parte di uno di essi. Nel caso, invece, di possesso iniziato o cessato in corso d’anno l’imposta va calcolata in base al periodo di possesso, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni (regola dei 15 giorni equivalenti ad un mese: articolo 9, comma 2, del Dlgs 23/2011). La L. 160/2019 ha chiarito definitivamente che il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente (comma 761). Pertanto, in caso di acquisto di immobile con rogito effettuato ad esempio il 14 luglio 2021, l’imposta sarà calcolata per i mesi che vanno da luglio a dicembre, versando i 6/12 del tributo a dicembre 2021.
Occorre inoltre considerare l’importo minimo esigibile, al di sotto del quale non si effettua alcun versamento: il minimo è pari a 12 euro, in assenza di diverso importo stabilito dal singolo Comune. La soglia minima riguarda comunque l’importo annuale da versare e non la singola rata, che può quindi risultare di importo inferiore. In ogni caso l’importo minimo non può essere considerato una franchigia. Ad esempio, se l’imposta annuale è pari a 20 euro, il contribuente non versa l’acconto di 10 euro a giugno (in quanto inferiore al minimo di 12 euro), ma dovrà versare l’intero importo di 20 euro a dicembre.
Va, infine, applicata la regola dell’arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (articolo 1, comma 166, del L. 296/2006, circolare Mef n. 3/DF/2012). L’arrotondamento dev’essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 e del bollettino, poiché a ciascuna tipologia di immobile è associato un differente codice tributo (si veda la tabella sotto riportata).
CODICI TRIBUTO IMU
DESCRIZIONE |
CODICI TRIBUTO
|
COMUNE
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STATO
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Imu – abitazione principale e relative pertinenze |
3912 |
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Imu – fabbricati rurali ad uso strumentale |
3913 |
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Imu – terreni |
3914 |
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Imu – aree fabbricabili |
3916 |
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Imu – altri fabbricati |
3918 |
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Imu – immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D |
3930 |
3925 |
Imu – fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita |
3939 |
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(Risoluzione agenzia delle Entrate n. 29/E del 29 maggio 2020) |
Attualmente il canale esclusivo di versamento dell’Imu è costituito dal modello F24 oppure dall’apposito bollettino postale centralizzato (conto corrente unico nazionale): quest’ultimo può essere utilizzato solo se si tratta di immobili situati nello stesso Comune.