Interpello 484: transazione ok, purché l’onere sia effettivamente sostenuto dall’intestatario del documento di spesa
Il pagamento fatto con il bancomat di un familiare rispetta il requisito di tracciabilità della spesa detraibile, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dall’intestatario del documento di spesa.
Così l’agenzia delle Entrate – con la risposta a interpello 484/2020 – chiarisce ulteriormente l’obbligo, introdotto dalla legge di Bilancio 2020 e in vigore dal 1° gennaio scorso, di usare strumenti di pagamento diversi dal contante per tutte le spese detraibili al 19%, tra cui spese sanitarie, spese universitarie, spese di funerarie e di istruzione, interessi passivi.
Fanno eccezione alcune spese sanitarie per cui resta ammesso il contante: farmaci anche veterinari e dispositivi medici (riteniamo anche il noleggio); prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al servizio sanitario nazionale.
Fuori da tali ultimi casi, ogni altra spesa detraibile, anche se pagata a enti pubblici ma per servizi non sanitari (ad esempio, mensa scolastica), va pagata – a pena di perdita del beneficio (e di mancata trasmissione dell’onere alla precompilata: si veda l’articolo di NT+ Fisco del 16 ottobre), con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 Dlgs 241/97. Si tratta di carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero «altri sistemi di pagamento» che, secondo l’Agenzia, sono un catalogo non tassativo, purché consentano «la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli» (si veda una sintesi dei mezzi accettati nell’articolo di NT+ Fisco del 28 agosto).
I requisiti di legge e le interpretazioni
La legge richiede che l’onere sia stato sostenuto «ed effettivamente rimasto a carico» del contribuente: la prova di aver sostenuto l’onere è data dal documento di spesa (fattura, ricevuta o scontrino) intestata al contribuente che la detrae, mentre non rileva chi materialmente paghi. Se paga un terzo, e poi si fa rimborsare dal contribuente, ciò riguarda i rapporti interni fra le parti: va però verificata la corrispondenza tra spesa detraibile per il contribuente e pagamento effettuato dal terzo.
Sembrerebbe quindi che non spetti al Caf o al professionista verificare se la ricevuta del bancomat o del Pos è intestata al contribuente. Se il documento di spesa riporta – a cura dell’emittente – la dicitura “pagamento tracciato” o similare, non serve altro. Se tale dicitura manca, la prova di aver effettivamente sostenuto l’onere pagato da un terzo può essere data in vario modo: con l’addebito su conto cointestato o anche solo – ammette la risposta 484 – con dichiarazione di aver «rimborsato in contanti la spesa sostenuta» a chi ha materialmente pagato. Un’interpretazione condivisibile, da noi anticipata in un articolo del 18 gennaio scorso ricordando l’analogia con le ristrutturazioni edilizie: se è possibile annotare sulla ricevuta del bonifico fatto da un soggetto che la spesa va ripartita con altri, sarà possibile annotare sulla fattura (o sulla ricevuta Pos) di aver effettivamente sostenuto la spesa o di aver rimborsato il terzo pagatore.