I contribuenti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, una o più ‘attività tra quelle per le quali risulta approvato un ISA(Indice sintetico di affidabilità), collegati e forfettari sono chiamati a pagare le imposte e i contributi derivanti dai modelli Redditi, Irap e Iva 2021. Per più di quattro milioni di contribuenti scade oggi, 15 settembre il termine per eseguire i versamenti che erano in calendario dal 30 giugno al 31 agosto 2021. Il versamento in scadenza oggi non si può comunque differire di ulteriori 30 giorni con lo 0,40% in più (risoluzione 53/E del 5 agosto 2021).
I contribuenti, che “saltano” la scadenza del 15 settembre, possono rimediare con il ravvedimento spontaneo. Le sanzioni sui tardivi oppure omessi versamenti, derivano dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, esso stabilisce che : «Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà» cioè al 15 per cento. È inoltre disposto che «salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472» in tema di “ravvedimento”, «per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo».
Cossichè, per i versamenti fatti con ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% è ridotta al 15%, misura che con il ravvedimento è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
In sintesi le misure sanzionatorie previste per il ravvedimento sono:
– per i ritardi fino a 14 giorni, si applica la sanzione giornaliera dello 0,1 per cento;
– per i ritardi da 15 a 30 giorni, si applica la sanzione fissa dell’1,5% (un decimo del 15%);
– per i ritardi da 31 a 90 giorni, si applica la sanzione dell’1,67% (un nono del 15%).
Inoltre sono anche dovuti gli interessi legali nella misura dello 0,01% annuo applicabile dal 2021. Senza ravvedimento, comunque, per i pagamenti eseguiti entro 90 giorni, gli uffici applicheranno la sanzione dell’1% giornaliero, per ritardi fino a 14 giorni e del 15% fisso per ritardi da 15 a 90 giorni.