Iva e ritenute: alcune attività potranno beneficiare della proroga soltanto se sono operative nelle aree con il livello di gravità Covid più elevato
L’articolo 7 del decreto “ristori – bis”, cioè il decreto legge 9 novembre 2020, n. 149, concede una sospensione di quattro mesi dei termini di versamento in scadenza nel mese di novembre 2020. Questo comporterà lo slittamento per alcune scadenze al 16 marzo 2021,con la possibilità di rateizzare l’importo in quattro tranche mensili e quindi dilazionare il pagamento fino al 16 giugno 2021.
I soggetti interessati
Beneficeranno della sospensione di quattro mesi anche i ristoratori, gli albergatori, le agenzie di viaggio e i tour operator. Il provvedimento individua tre categorie di soggetti:
quelli che esercitano le attività economiche sospese a norma dell’articolo 1 del Dpcm del 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse e arancioni), individuate con le ordinanze del ministro della Salute adottate a norma degli articoli 2 e 3 del Dpcm del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 dello stesso decreto “ristori – bis”;
quelli che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al decreto, o esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate (zone rosse) con le ordinanze del ministro della Salute adottate a norma dell’articolo 3 del Dpcm del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 dello stesso decreto “ristori – bis”.
Per queste tre tipologie di soggetti sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 (ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) e 24 (ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) del Dpr 600/1973, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; di conseguenza, sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni; ai versamenti dell’Iva. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
La moltiplicazione delle sospensioni
I contribuenti individuati dall’articolo 7 del decreto “ristori – bis” potranno perciò fruire della sospensione di quattro mesi per i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, nonché per i versamenti dell’Iva, che scadono nel mese di novembre 2020. Questo significa che anche i versamenti precedentemente sospesi o prorogati, in scadenza nel mese di novembre 2020, potranno beneficiare di una ulteriore sospensione.
I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o a rate fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. L’ultima rata dei pagamenti sospesi, se fatti in quattro rate, scadrà il 16 giugno 2021.
Per quanto riguarda i versamenti Iva, si ricorda che sono in scadenza ordinaria lunedì 16 novembre, per i contribuenti mensili, il versamento relativo al mese di ottobre 2020 e, per i contribuenti che eseguono le liquidazioni con cadenza trimestrale, il versamento del terzo trimestre 2020.
Per i contribuenti che hanno scelto di pagare il saldo Iva 2019, di cui alla dichiarazione annuale Iva 2020, per il 2019, il 16 novembre 2020 scade l’ultima rata che, pertanto, può essere sospesa, se il contribuente rientra tra i beneficiari di cui al predetto articolo 7 del decreto “ristori – bis”.
Per chi ne ha diritto, la sospensione di quattro mesi è senza condizioni, a prescindere cioè dal calo del fatturato o dei corrispettivi.
I contribuenti possono comunque eseguire i pagamenti nei termini, anche per evitare la moltiplicazione delle scadenze e la confusione che inevitabilmente comportano le continue proroghe e sospensioni. È certo che il periodo che si sta attraversando, a causa del coronavirus, è il peggiore dal 1945 e la confusione che si sta creando rischia di comportare nei prossimi anni la moltiplicazione del fenomeno delle cosiddette cartelle pazze.