Sempre soggetti a reverse charge Tablet ,pc e dispositivi a circuito integrato.
Nelle vendite di prodotti IT effettuate dai distributori il reverse charge vince sempre, a prescindere dal fatto che l’acquirente li utilizzi per finalità diverse dalla rivendita e dalla “nazionalità” del cessionario.
Con la risposta a interpello 643, le Entrate confermano che le cessioni di console da gioco, tablet pc, laptop e dispositivi a circuito integrato ( microprocessori, CPU ecc.) sono sempre da assoggettare all’inversione contabile (articolo 17, comma 6, lettera c), Dpr 633/1972) quando effettuate nella fase distributiva che precede l’attività di commercio al dettaglio. Non importa che il cessionario acquisti i beni per rivenderli o per finalità differenti (ad esempio, per essere utilizzati come beni strumentali). Il reverse charge non si applica invece nella fase del commercio al dettaglio in quanto si tratta di un’attività che è, di regola, caratterizzata da una frequenza tale da rendere particolarmente onerosa la distinzione delle modalità di applicazione dell’imposta in funzione della qualità di soggetto passivo del cessionario-cliente (circolare 21/E/2016).
Si tratta di una semplificazione per gli operatori che non sono così tenuti a differenziare le modalità di fatturazione in funzione dell’utilizzo del bene da parte del cessionario e neppure della sua residenza. Nella risposta viene infatti ribadito che la vendita all’ingrosso territorialmente rilevante in Italia va fatturata sempre in reverse, anche se il cessionario è un soggetto (“passivo”) non residente. Questi deve quindi disporre di una posizione Iva italiana per assolvere l’imposta (risoluzione 28/E/2012). Come evidenziato dalla Cassazione (n. 10152/2020), parrebbe che il reverse charge si debba invece applicare se il cessionario è «soggetto passivo di Iva nel territorio dello Stato».
Nella risposta 643 si afferma poi che per la vendita in reverse charge nei confronti (della posizione Iva italiana) del non residente va emessa fattura elettronica via Sdi, obbligo a dire il vero previsto solo per le «cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato», e non anche in caso di non residenti identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia.
Infine, secondo le Entrate, qualora nella vendita siano compresi beni diversi, solo per alcuni dei quali si applica l’inversione contabile, la modalità di fatturazione varia a seconda della loro tipologia, ancorché facciano parte di un unico ordine. Va però precisato che i singoli beni sono inseriti in scatole separate, ognuna con un proprio codice articolo e listino prezzi, tutte vendibili singolarmente.