Nel quesito si evidenzia come a causa di malfunzionamenti del Server RT e/o per errori nel processo di trasmissione dei dati dai singoli punti cassa, il documento potrebbe non risultare memorizzato sul Server RT: in queste ipotesi l’esercente provvede a conservare, in archiviazione sostitutiva, una apposita stampa riepilogativa dei documenti “rigettati”, annotando il dettaglio dei corrispettivi non memorizzati e non trasmessi su un apposito registro di emergenza tenuto in modalità informatica.
La risposta delle Entrate
L’agenzia delle Entrate sottolinea intanto come la sanzione in misura fissa di 100 euro per ciascun invio, come introdotta dall’articolo 1, comma 1111, della legge 178 del 2020 (Bilancio 2021), trova applicazione quando la violazione si riferisce esclusivamente alla trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri prevista, e a condizione che sia stato esattamente adempiuto l’obbligo di memorizzazione e l’invio omesso, tardivo o infedele non abbia inciso sulla regolare liquidazione del tributo.
Nella risposta, avuto riguardo al caso sottoposto, viene condivisa dalle Entrate la soluzione prospettata nel quesito se la corretta memorizzazione dei dati dell’operazione sia stata accompagnata dal rilascio di un conforme documento commerciale e dalla puntuale liquidazione del tributo.
La posizione del Fisco, che appare di assoluta apertura nei confronti degli operatori, ove confermata, è in grado di risolvere dall’origine ogni potenziale conflitto con gli operatori, riconoscendo come accettabile una soluzione tecnica da attivarsi solo in casi eccezionali e di emergenza, a fronte di problematiche tecniche che hanno impedito la memorizzazione sul Server RT ma che nulla hanno a che fare con fenomeni di fraudolenta mancata certificazione fiscale delle operazioni effettuate.