Sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e Iva di dicembre –
Versamenti IVA, contributi e ritenute in scadenza il 16 dicembre: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ristori quater, arriva la proroga per i soggetti che hanno subito un calo del fatturato e hanno ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, il termine per il pagamento passa al 16 marzo 2021 e si aggiunge alle somme da versare per novembre 2020.
Ma non solo: la sospensione vale anche per i soggetti che operano in settori e territori particolarmente colpiti dall’emergenza coronavirus, a prescindere dal fatturato.
Con il Decreto Ristori bis, infatti, erano già stati rivisti i tempi del calendario fiscale, ma questo ultimo provvedimento emergenziale interviene ancora sulle somme da versare fino alla fine del 2020.
Come si legge nel testo pubblicato in GU, ci sono però specifici requisiti da rispettare e diverse eccezioni previste: una carrellata sulle istruzioni da seguire.
Versamenti IVA, contributi e ritenute in scadenza il 16 dicembre: proroga a marzo 2021
Stando al testo ufficiale del Decreto Quater, DL numero 157 del 30 novembre 2020, la sospensione dei pagamenti in scadenza il 16 dicembre 2020 riguarda una platea di soggetti che si può dividere in due macro categorie:
- coloro che rispondono a determinati requisiti dimensionali e di calo del fatturato;
- coloro che si trovano in settori o in aree particolarmente colpite dall’emergenza coronavirus e risultano inclusi a prescindere dal fatturato.
Possono, quindi, accedere alla proroga dei versamenti IVA, dei contributi e delle ritenute in scadenza il 16 dicembre 2020 i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che hanno i seguenti requisiti:
- ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso;
- aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
La sospensione riguarda anche i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.
Non devono tenere conto, invece, dei requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi per beneficiare della proroga le seguenti categorie:
i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone arancioni e rosse;
i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al Decreto Ristori bis, ovvero soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse.
Versamenti IVA, contributi e ritenute in scadenza il 16 dicembre: proroga a marzo 2021
Il testo dell’articolo 2 del Decreto Ristori quater, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, stabilisce la sospensione dei seguenti versamenti in scadenza il 16 dicembre 2020:
ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate dai sostituti d’imposta;
imposta sul valore aggiunto;
contributi previdenziali e assistenziali.
Su questo ultimo punto bisogna tenere alta l’attenzione, la sospensione dei versamenti di novembre 2020 infatti è stata oggetto di una comunicazione particolarmente confusa sia da parte del governo che da parte dell’INPS.
In ogni caso per i soggetti interessati dalla proroga i versamenti da effettuare entro la scadenza del 16 dicembre 2020 passano al 16 marzo 2021, andandosi ad aggiungere a quelli di novembre prorogati con i precedenti DL Ristori.
Due sono le modalità per procedere al pagamento delle somme, senza applicazione di sanzioni e interessi:
in un’unica soluzione;
mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Il testo specifica: “Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”.
Sicuramente i continui interventi sul calendario fiscale, alla luce delle nuove restrizioni imposte, rappresentano una necessità, ma proroga dopo proroga la tabella di marcia si fa sempre più intricata e per i contribuenti verificare la possibilità di beneficiare di tempi più lunghi diventa sempre più difficile.