Redditi 2024, prolungamento del calendario dei versamenti in alcuni casi.

La scadenza del 30 giugno può slittare al 31 luglio senza penalità. Il rinvio per soggetti Isa e forfettari .

In linea di principio, le persone fisiche, le società di persone e gli studi associati devono rispettare la scadenza del 30 giugno (articolo 17, Dpr 435/2001) che, cadendo di domenica, slitta a lunedì 1° luglio (articolo 7, comma 1, lettera h, Dl 70/2011).

Tuttavia, in base all’articolo 37 del Dlgs 13/2024, è previsto uno slittamento per due categorie di soggetti, i quali, se ordinariamente tenuti a eseguire il versamento entro il 30 giugno 2024, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione:

1) coloro che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano (per il 2023) ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro (anche in presenza di cause di esclusione dagli Isa);

2) coloro che rientrano nei regimi “di vantaggio” (minimi) e forfettario.

È singolare come la norma ricolleghi questo slittamento al «primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale». Poiché a tale data i contribuenti non avranno ancora assunto la decisione sull’adesione al concordato (e, comunque, non l’avranno ancora formalizzata), si ritiene che si tratti di un’affermazione da acquisire in linea generale e non volta a riconoscere lo slittamento solo a chi poi, concretamente, accetterà la proposta concordataria. Se così non fosse, infatti, solo a ottobre si saprebbe chi ha correttamente versato a fine luglio: un effetto retroattivo della scelta del contribuente che non sembra assolutamente razionale.

Ritardi e maggiorazioni

Altra osservazione riguarda la facoltà (prevista dal comma 2 del citato articolo 17) di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza ordinaria maggiorando le somme dello 0,40% «a titolo di interesse corrispettivo». Non ci sono dubbi che questa possibilità possa essere tranquillamente valutata dai contribuenti (ad esempio i “privati”) che hanno come scadenza ordinaria il 1° luglio (per i quali, quindi, l’F24 “maggiorato” scadrà il 31 luglio). Ma è stato sostenuto che altrettanto non possano fare i contribuenti con scadenza ordinaria al 31 luglio, ex articolo 37, come se la proroga prevista da tale disposizione fosse incompatibile con quella legata alla maggiorazione.

Sul punto dovrà esprimersi (senza ritardo) l’amministrazione finanziaria, atteso che l’articolo 37 del Dlgs 13/2024 non deroga espressamente al comma 2 dell’articolo 17 del Dpr 435/2001, che costituisce una regola generale valida in tutti i casi in cui il legislatore non stabilisce il contrario (si veda, ad esempio, il comma 3-sexies dell’articolo 4 del Dl 51/2023).

A queste considerazioni vanno aggiunte le seguenti:

  • le società di persone e i soggetti assimilati coinvolti nelle operazioni straordinarie di cui agli articoli 5 e 5-bis del Dpr 322/1998 effettuano i versamenti entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione;
  • i soggetti Ires versano ordinariamente entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta; tuttavia, qualora (in base a disposizioni di legge) possano approvare il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, la scadenza di versamento è quella del mese successivo all’approvazione del bilancio (ovvero del mese successivo alla data in cui il bilancio avrebbe dovuto essere approvato, se tale data – normalmente i 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio – non viene rispettata).

La proroga «gratuita»

Quindi, per i soggetti Ires – se rientranti tra i soggetti Isa e con ricavi 2023 entro i limiti per l’applicazione degli indicatori – la proroga “gratuita” al 31 luglio è opzionabile solo qualora il termine ordinario di versamento cada entro il 30 giugno prossimo.

La proroga senza maggiorazione interessa anche tutti i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ex articoli 5, 115 e 116 del Tuir, che ricavano il proprio reddito “per trasparenza” da soggetti che possono fruire dello slittamento (come i soci di società di persone), compresi i versamenti per contributi previdenziali (articolo 18, comma 4, Dlgs 241/1997), a nostro avviso anche quando la “trasparenza” riguarda solo il calcolo contributivo (risoluzioni 173/E/2007 e 59/E/2013). Per il consolidato si veda Il Sole 24 Ore del 24 aprile.

È sempre possibile optare per la rateazione dei versamenti, con la novità che, per tutti i contribuenti, le rate scadono il 16 di ogni mese con possibilità di arrivare sino a dicembre (articolo 8, comma 1, Dlgs 1/2024 e circolare 9/E/2024).