Proroga Esterometro e invio delle autofatture estere elettroniche.
E’ stato rinviato all’01.07.2022 l’obbligo di utilizzo delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate (e ricevute) nei confronti di soggetti esteri: l’invio tramite SDI in questi casi resta pertanto facoltativo. Se non adottato si potrà ancora inviare, per tutto il primo semestre dell’anno 2022, la comunicazione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere (cd. esterometro) con le consuete modalità e alle scadenze sotto elencate:
- Entro il 31.01.2022 la comunicazione relativa al 4° trimestre 2021
- Entro il 02.05.2022 la comunicazione relativa al 1° trimestre 2022
- Entro il 22.08.2022 la comunicazione relativa al 2° trimestre 2022
Si riportano comunque le specifiche tecniche per l’emissione, l’integrazione o l’autofattura elettronica, che sono già note:
- Fatture attive: dovranno essere trasmessa verso soggetti esteri entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione oppure entro 15 giorni del mese successivo a quello in cui si riferiscono le operazioni riportate in fattura (fattura differita). Il cedente/prestatore italiano dovrà riportare nella fattura il codice destinatario “XXXXXXX”;
- Fatture passive: ricevute da soggetti esteri occorrerà emettere e trasmettere l’integrazione o l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono stati ricevuti i documenti che provano l’effettuazione dell’operazione. Per l’invio dei file XML, occorrerà utilizzare il codice tipo documento appropriato che di seguito ricordiamo:
– TD17 integrazione / autofattura per acquisto di servizi dall’estero;
– TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
– TD19 integrazione / autofattura per acquisto di beni art. 17, co. 2, DPR 633/72: nei casi in cui il venditore estero ceda beni che si trovano già nel territorio italiano (e quindi non è necessario effettuare l’operazione di importazione oppure l’invio del mod. Intrastat).
– TD20 autofatture per mancata ricezione della fattura o per irregolarità: questo codice deve essere utilizzato nel caso di acquisto intracomunitario per il quale non si riceva la fattura oppure la si riceva di importo inferiore al dovuto. Le norme infatti prevedono che entro due mesi dall’effettuazione dell’operazione intra, se non si ha ancora ricevuto il documento estero, l’operatore italiano deve provvedere ad emettere un’autofattura elettronica con l’indicazione dell’imponibile corretto e della relativa imposta dovuta. Lo stesso codice tipo documento dovrà essere usato per emettere l’autofattura in caso di operazioni domestiche per le quali vi è la mancata ricezione dopo 4 mesi della fattura da parte del venditore.
Sempre a partire dall’ 01.07.2021 entreranno in vigore le nuove sanzioni per le violazioni connesse alla comunicazione tramite lo SDI delle operazioni con soggetti non stabiliti. In caso di fattura non trasmessa correttamente o in ritardo la sanzione applicata sarà pari ad euro 2 per ogni errore od omissione.
REVERSE CHARGE INTERNO
E’ stato chiarito da una nota dell’Agenzia delle Entrate che non c’è l’obbligo della trasmissione tramite il sistema interscambi (SDI) dell’integrazione delle operazioni in reverse charge interno (edilizia, rottami, pulizie, ecc…), contrassegnate dal codice natura operazione da N6.1 a N6.9.
Infatti per quanto riguarda le fatture in reverse charge interno, sarà possibile predisporre un’autofattura che potrà essere inviata in via facoltativa tramite il codice tipo documento TD16 allo SdI al fine di procedere con la conservazione elettronica della stessa. Ricordiamo che la trasmissione dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione ovvero di effettuazione dell’operazione.
DIVIETO FATTURA ELETTRONICA PER PRESTAZIONI SANITARIE
Anche per il 2022 è inibita, ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, la possibilità di emettere la fattura elettronica per prestazioni sanitarie a favore di persone fisiche.
Queste operazioni restano oggetto di comunicazione tramite il Sistema tessera sanitaria (TS) con le consuete modalità, ma con scadenza mensile a partire dal 1° gennaio 2022, salvo proroghe.