Sì a vigilanza e controllo assembleare in sede di rendiconto annuale ed approvazione del bilancio purché non diventino un intralcio all’amministrazione finendo per contrastare con il principio di correttezza. Lo afferma il Tribunale di Roma con sentenza 4627 del 16 marzo 2021.
I fatti
Ad essere raggiunto da un decreto ingiuntivo è un condominio cui il giudice intima di consegnare la documentazione pretesa da alcuni partecipanti. Quei carteggi – contesta l’ente opponendosi – erano già in possesso dei condòmini ricorrenti in quanto allegati alle convocazioni assembleari. E comunque, l’amministratore non solo li aveva sempre ricevuti mettendo a loro disposizione quanto richiesto ma aveva anche specificato che – per evitare la massa di copie richiesta – sarebbe stato possibile visionare tutto prima dell’assemblea di approvazione dei bilanci. Del resto, marca, il potere di controllo dei condòmini non doveva confliggere con la possibilità di una corretta azione amministrativa.
L’ente gestorio, poi, si sofferma a giustificarsi per ogni singola denunciata mancanza. Gli opposti insistono sulle carenze di informative ma il Tribunale accoglie l’impugnazione del condominio. Norma di riferimento, premette, è l’articolo 1130 bis del Codice civile per il quale i condòmini possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. La legge, quindi, a ben vedere, non attribuisce loro un diritto a che l’amministratore trasmetta dei documenti né, correlativamente, lo investe di uno specifico obbligo in tal senso. Infatti egli è solamente tenuto, se richiesto, a fissare un appuntamento a studio affinché i condòmini possano, a loro spese, visionare ed estrarre copia dei documenti.
La verifica della legittimità delle richieste dei condòmini
Ebbene, nella vicenda, al ricorso monitorio erano state allegate una serie di missive inviate dai condòmini prima del deposito del ricorso ma nessuna di esse conteneva un’espressa richiesta di appuntamento. Erano tutte finalizzate a chiedere la spedizione – non prevista dal codice – di copiosa documentazione. Chiarito ciò, il giudice romano ricorda come la vigilanza ed il controllo esercitati dai partecipanti essenzialmente (ma non solo) in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, non devono mai risolversi in un intralcio all’amministrazione e quindi non possono porsi in contrasto con il principio della correttezza (questo, sia in base all’articolo 1175 del Codice civile, che secondo l’insegnamento giurisprudenziale tra cui quello di Cassazione 12579/2017).
Pretesa insostenibile
Ecco che, nella fattispecie – essendo stata richiesta la spedizione in copia di tutta la documentazione contabile, e non soltanto dei bilanci, di ben quattro annualità – la pretesa non era affatto sostenibile. Difatti, anche a voler configurare un obbligo per l’amministratore di inviare i carteggi domandati (e non è così), fotocopiare, scannerizzare e spedire quella mole di carte avrebbe integrato oggettivamente un intralcio all’azione dell’amministratore. Peraltro, la circostanza di aver dato seguito a quella bizzarra richiesta non avrebbe mai impedito ai condòmini di concordare per tempo un incontro con l’amministratore, visionare i carteggi in ufficio o estrarne copia a proprie spese. Evidenti, allora, le motivazioni per cui il Tribunale di Roma taccia d’illegittimità il decreto ingiuntivo e lo revoca.