agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
Il Dl 104/20 ha esteso le esenzioni dell’acconto al saldo dell’imposta, con alcuni ampliamenti. È stato infatti disposto l’esonero del saldo di dicembre relativamente agli immobili adibiti a cinema e teatri, purché di categoria catastale D3, nonché a discoteche, night club e simili, sempre a condizione che gestore e proprietario coincidano.
Con la conversione del Dl 104 si è altresì precisata l’esenzione delle pertinenze dei fabbricati adibiti ad alberghi e pensioni con riferimento sia alla prima rata che al saldo.
Con il Dl 137/20 si è disposta l’esenzione del saldo per le attività identificate con i codici Ateco interessate dalle chiusure disposte con il Dpcm del 24 ottobre 2020 e, da ultimo, con il decreto Ristori bis, l’esonero correlato ai codici Ateco oggetto dei provvedimenti restrittivi nelle regioni rosse, derivanti dal Dpcm del 3 novembre.
Anche in questi casi, è precisato che il gestore deve coincidere con il proprietario.
L’esenzione opera anche per le pertinenze delle unità immobiliari.
Va tuttavia segnalato che i decreti Ristori 1 e 2 fanno salvo quanto disposto nel Dl 104/20. Ne consegue che se talune attività sono già ricomprese nel decreto Agosto e per queste non è prevista la condizione della coincidenza tra proprietario e gestore tale esimente resta comunque valida. Di regola, l’agevolazione non dipende alla categoria catastale dell’immobile ma dalla sua concreta destinazione d’uso.
Fanno eccezione:
gli alberghi e pensioni, che sono esenti solo se accatastati come D2;
le unità in uso alle imprese che svolgono attività fieristica, che devono rientrare nella categoria D;
i teatri, le sale da concerto e i cinema che devono risultare accatastati come D3.
È necessaria inoltre, come sopra segnalato, l’immedesimazione tra proprietario e gestore, con la sola esclusione degli stabilimenti balneari marittimi, lacuali, fluviali e termali e dei fabbricati utilizzati dalle imprese fieristiche, per i quali conta solo l’effettiva destinazione d’uso.
La coincidenza tra gestori e proprietari può determinare penalizzazioni irragionevoli.
Si pensi, ad esempio, al proprietario della discoteca che però è condotta da una società di capitali posseduta anche interamente dal primo. In tale ipotesi, l’esenzione non spetta.
Per evitare ulteriori ingiuste discriminazioni, si è dell’avviso che il riferimento al proprietario debba intendersi come equipollente alla totalità delle ipotesi di soggettività passiva Imu. È il caso del detentore di un immobile in leasing che vi esercita una delle attività agevolate.