Lotteria scontrini al via dal 1° febbraio: esclusi i pagamenti con ticket restaurant
Parte il 1° febbraio 2021 la lotteria degli scontrini a condizione di effettuare acquisti presso esercenti i cui registratori telematici (Rt) risultano adeguati per memorizzare e trasmettere i dati della lotteria. Queste due delle principali indicazioni rese nel corso del primo webinar formativo organizzato dall’agenzia delle Entrate, tenutosi il 25 gennaio 2021, nel corso del quale sono stati illustrati i contenuti tecnici delle linee guida per la gestione della lotteria degli scontrini da parte degli esercenti, fornendo anche risposte a quesiti relativamente ad alcuni casi particolari. Mentre – in attesa del provvedimento attuativo congiunto di agenzia delle Dogane e Monopoli (Adm) e agenzia delle Entrate – si profila il 12 marzo come data della prima estrazione mesile (si rinvia per uteriori dettagli al Sole 24 Ore di martedì 26 marzo).
L’adeguamento tecnologico
Il software che gestisce i registratori telematici e i server Rt deve essere adeguato per trasmettere i dati lotteria, ma non deve adeguarsi al nuovo tracciato «7.0», per il quale l’adeguamento è previsto dal 1° aprile 2021. In effetti, la versione «7.0» se, da una parte, consente agli esercenti di gestire tutte le specifiche tipologie di operazioni commerciali, ad esempio sconti, acconti, pagamenti con ticket, buoni monouso/multiuso, dall’altra, non aggiunge nulla ai fini della lotteria degli scontrini. È ovvio che se possibile è utile provvedere entro il 1° febbraio ad entrambi gli adeguamenti.
Pagamenti solo elettronici
Comunque, quando si è adeguati per la lotteria è utile segnalare ai propri clienti di essersi adeguati così da farli partecipare alla lotteria, esponendo un apposito cartello con logo e indicazione della possibilità di concorrere. La partecipazione alla lotteria, riservata ai maggiorenni residenti in Italia, richiede inoltre che l’intero importo dell’acquisto risulti corrisposto attraverso l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico, con espressa annotazione sul documento commerciale, oltre all’esibizione del codice lotteria. Ciò significa che si può partecipare alla lotteria solamente se sul documento commerciale sono riportati l’evidenza dell’importo pagato elettronicamente e il codice lotteria del cliente.
L’indicazione sul documento commerciale
L’agenzia delle Entrate consiglia a tale proposito di collegare il registratore telematico direttamente al sistema di pagamento elettronico tramite Pos utilizzando l’apposita porta di connessione. In questo modo, l’informazione viene annotata in via automatica e risulta riportata sul documento commerciale. In assenza di collegamento diretto al Pos, dovrà essere l’esercente ad indicare l’avvenuto pagamento con strumento elettronico utilizzando un apposito tasto presente sul registratore (o facendone abilitare uno). Il cittadino dovrebbe verificare la presenza di tale informazione, unitamente al proprio codice lotteria, sul documento commerciale. Se per errore l’esercente avesse memorizzato un codice lotteria a fronte di un pagamento non elettronico, quei dati non verranno tuttavia caricati nella banca dati esistente ai fini dell’estrazione per essere poi successivamente cancellati dal sistema lotteria (in linea con indicazioni del Garante Privacy).
All’esercente è consigliato inoltre di dotarsi di un lettore di codice a barre (barcode) per potere registrare in automatico (con rapidità) e senza errori (sicurezza nel dato) il codice lotteria che verrà mostrato dal cliente. In alternativa si dovranno digitare le relative informazioni utilizzando l’apposito tastierino presente sul registratore.
Acquisti in farmacia: l’alternatività tra lotteria e codice fiscale
Altri chiarimenti forniti hanno riguardato l’alternatività tra codice lotteria e codice fiscale: l’inserimento di uno dei due valori esclude la possibilità di inserire anche l’altro, in quanto ciò consentirebbe un abbinamento dell’acquirente che vuole utilizzare una detrazione fiscale con la lotteria. I registratori telematici non consentono per questo di registrare i due codici contemporaneamente impedendo così all’esercente di profilare gli acquisti dei propri clienti nel rispetto delle prescrizioni al riguardo rese dal Garante della Privacy. Quindi se si acquista un prodotto non sanitario in una farmacia si può partecipare alla lotteria. Naturalmente non si partecipa se si acquista un medicinale esibendo la propria Tessera sanitaria. Se si acquista invece sia un medicinale che un prodotto non sanitario, mostrando la Ts è esclusa la partecipazione alla lotteria.
Il pagamento con ticket restaurant
Il pagamento con ticket restaurant non permette la partecipazione non trattandosi di strumenti elettronici. Quando si vende una gift card, e cioè un buono sia esso monouso o multiuso, pagando in elettronico si può partecipare alla lotteria mentre quando si utilizza il buono, invece, non si è in presenza di un pagamento elettronico e quindi non si partecipa alla lotteria.