Bari, 06/11/2017
Il contribuente può presentare la propria dichiarazione oltre il termine ordinario per la trasmissione o, in caso di dichiarazione già trasmessa, può rettificarla spontaneamente nel caso in cui abbia riscontrato errori od omissioni. La scadenza è fissata al 29 gennaio 2018. Premessa Lo scorso 31 ottobre è scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni (Modello Redditi, Modello 770, Modello IRAP) relative all’anno d’imposta 2016. Sebbene questa sia la data perentoria imposta con decreto dal Governo per la trasmissione delle dichiarazioni Redditi 2017, IRAP 2017 e 770/2017, il contribuente inadempiente può presentare validamente la propria dichiarazione entro il 29 gennaio 2018, vale a dire entro novanta giorni dalla scadenza naturale per la presentazione, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Sempre entro la data del 29 gennaio 2018, il contribuente può rettificare la propria dichiarazione, già presentata entro il 31 ottobre 2017, a seguito di errori od omissioni in essa riscontrati, presentandone una integrativa. Infine, si rammenta che anche l’intermediario abilitato alla trasmissione telematica della dichiarazione può regolarizzare la propria inadempienza nel caso in cui non abbia provveduto alla trasmissione della dichiarazione nei tempi previsti, nonostante l’impegno conferitogli dal cliente anzitempo (entro il 31 ottobre 2017). La dichiarazione tardiva La dichiarazione presentata oltre la scadenza naturale per la trasmissione della stessa, ma entro i novanta giorni successivi, ossia nel periodo compreso tra il 1 novembre 2017 e il 29 gennaio 2018, si considera regolarmente presentata ed è detta dichiarazione tardiva. In questi casi è applicata la sanzione in misura fissa di 250 euro prevista per l’omissione della dichiarazione in assenza di debito d’imposta. La sanzione comminata al contribuente “tardivo” può essere ridotta, se lo stesso si avvale dell’istituto del ravvedimento operoso, previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, beneficiando in tal modo della riduzione a 1/10 della sanzione applicata, pertanto, la tardività della presentazione della dichiarazione può essere sanata con il versamento della sanzione ridotta di € 25,00, per ogni modello dichiarativo tardivamente trasmesso.