Possibile proroga del super bonus del 110%, in discussione in questi giorni nella legge di Bilancio 2022, per esercitare l’opzione di cessione del credito a terzi (per esempio, la banca) o lo sconto in fattura parziale, scatterebbe una corsa contro il tempo: per le villette, entro il 30 giugno 2022, per effettuare e pagare i lavori agevolati. Entro 90 giorni dalla fine lavori vanno fatte le asseverazioni e le comunicazioni all’Enea.
Avanzamento lavori
L’opzione di tutti i crediti edili indicati nell’articolo 121 del Dl 34/2020 (quindi, anche non al 110%) «può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori». Solo per il super bonus del 110%, l’opzione tramite Sal (stato avanzamento lavori ) è possibile solo se sono rispettate contemporaneamente queste due condizioni:
– i lavori corrispondenti al Sal, almeno del 30%, devono essere già effettuati e asseverati all’Enea per il super ecobonus e al Comune per il super sismabonus (condizione non necessaria per i bonus diversi dal 110%, interrogazione n. 5-06307-2021 e Dre Liguria n. 903-521/2021);
– per i privati e i condomìni (che utilizzano il criterio di cassa) le relative spese devono essere già pagate, per lo sconto in fattura parziale o la cessione del credito (condizione sempre necessaria per tutti i bonus, anche se diversi dal 110%); per le imprese, utilizzando il principio di competenza, questo requisito del «sostenimento della spesa» naturalmente è già rispettato se si certifica il Sal della prima condizione.
Non sono possibili, invece, queste opzioni per le spese che, anche se già pagate dai privati e dai condomìni, siano relative a lavori non ancora ultimati, per la percentuale dello stato di avanzamento dei lavori.
Va ricordato che la risposta della Dre Veneto 907-1595-2021 ha introdotto un’ulteriore condizione per esercitare le opzioni per il 110% e cioè che i requisiti (spese pagate per i privati e Sal effettuato, per tutti, almeno al 30%) siano rispettati «nel medesimo anno di imposta».
Fine 2021
Pertanto, per poter esercitare, ad esempio, entro il 16 marzo 2022 l’opzione sottoscritta nel 2021, tramite Sal, è necessario, entro la fine del 2021, sostenere le spese e terminare un Sal di almeno il 30 per cento. Altrimenti è possibile usare la prima rata della detrazione del superbonus nella dichiarazione dei redditi per il 2021, attestando che i lavori non sono ultimati (Faq 3E, ex 28, del 25 gennaio 2021). Dovrà essere chiarito se successivamente, a Sal completato (comunque entro il 30 giugno 2022, per esempio, per le villette, salvo proroghe) sia possibile fare la cessione a terzi delle rate residue.
Proroghe
Se per esempio il 30 giugno 2022, per l’isolamento termico dell’edificio, le finestre e i lavori antisismici in una villetta, una persona fisica paga le fatture di acconto ai tre rispettivi fornitori, ma gli interventi non sono terminati, neanche al 30% («conteggio autonomo», suddiviso tra eco e sisma, secondo la Dre Veneto), la cessione del credito non sarà possibile ma il «110%» non sarà perso. Potrà essere usato nella dichiarazione dei redditi o nel 730, a partire dai modelli relativi al 2022, attestando che i lavori non sono ultimati al 30 giugno 2022. I pagamenti effettuati ai fornitori dal primo luglio 2022, poi, beneficeranno: del 36%, in caso di nessuna proroga in legge di Bilancio 2022; del 50%, in caso di proroga della sola maggiorazione del bonus casa; del 50-65-70-75% per i lavori agevolati con l’ecobonus, in caso di sua proroga; del 70% o 80% (riduzione di due classi) per le opere antisismiche, solo in caso di proroga del sismabonus ordinario, che scade il 31 dicembre 2021.