Il Tribunale di Palermo, con provvedimento del 22 ottobre 2020, n. 3335 (sulla stessa linea del Tribunale di Torino, sentenza 1027/2018 ) del giudice Emanuela Rosaria Piazza, ha annullato una multa irrogata a un condominio e per esso all’amministratore.
Il Tribunale di Palermo si è ritenuto competente a decidere (in luogo dell’ufficio del giudice di pace ) la causa sulla base della previsione contenuta nel Codice dell’ambiente (articolo 22 bis della legge 689/1981).
Il giudice ha ravvisato che il sistema sanzionatorio è, infatti, retto dal principio generale della responsabilità personale dell’illecito amministrativo e impone di fondare l’imputabilità della cosiddetta “multa” sul principio della responsabilità personale dell’illecito commesso.
In quanto tale, il condominio, siccome ente di gestione sfornito di personalità giuridica, non può essere assoggetto ad alcuna sanzione di sorta, rispetto alle vicende in esame (comparata, c’è da dire, anche alla stregua del regolamento locale), non potendo assumere alcuna posizione di garanzia.
Né questa può farsi discendere – come avrebbe preteso il Comune – dalla norma secondo cui il proprietario della cosa che servì a commettere la violazione sarebbe obbligato in solido con l’autore, atteso che i bidoni della raccolta differenziata, non costituiscono lo strumento utilizzato per commettere la violazione nella specie contestata, ma sono soltanto i contenitori in cui sono stati conferiti i rifiuti diversi dalla tipologia prescritta.