Per le annualità relative ai tributi locali in scadenza a fine anno trova applicazione la proroga di 85 giorni dei termini di decadenza.prevista in via generale nell’articolo 67 del cura Italia (Dl 18/2020).
Le medesime entrate, inoltre, non rientrano nella sfera di operatività dell’articolo 157 del decreto Rilancio (Dl 34/2020), secondo cui gli atti in scadenza a fine anno devono essere emessi entro il 31 dicembre e notificati nel corso del 2021.
Queste sono le conclusioni che si ricavano dalla corretta interpretazione della disciplina di riferimento e che, per di più, trovano il conforto della prassi amministrativa.
I termini di accertamento
La normativa emergenziale non contiene alcuna previsione specifica sui termini dell’accertamento dei tributi comunali. L’unica disposizione in materia di accertamento, infatti, è quella dell’articolo 157, Dl 34/2020, secondo cui, per tutti gli atti impositivi in scadenza a fine anno, l’atto deve essere necessariamente emesso entro il 31 dicembre 2020 e notificato il prossimo anno. Sono fatti salvi solo gli atti indifferibili e urgenti che possono, per ciò stesso, essere notificati entro l’anno in corso.
Senonché, in forza della espressa previsione di cui al comma 7-bis del suddetto articolo 157, tale norma non si applica alle entrate degli enti territoriali. Nello stesso senso, peraltro, depone il fatto che l’attuazione della stessa sia demandata ad un decreto del direttore dell’agenzia delle Entrate (ad oggi, non ancora adottato).
Al contrario, la previsione di cui all’articolo 67, Dl 18/2020, è di carattere generale, essendo rivolta alla totalità degli enti impositori, compresi quindi i Comuni. Si ricorda che, in virtù di essa, tutti i termini dell’accertamento sono sospesi per il periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020.
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Pochi accertamenti scadono davvero alla fine dell’anno – di Dario Deotto e Luigi Lovecchio
La proroga della prescrizione
Ora, alla luce dell’argomentazione evidenziata anche dall’agenzia delle Entrate, nella circolare 11/E/2020 (risposta 5.9), l’effetto naturale delle norme di sospensione è la proroga dei termini prescrizionali e decadenziali ad esse correlati per un periodo corrispondente a quello della sospensione. Ne consegue che tutti i termini in scadenza a fine 2020 relativi alle entrate tributarie comunali beneficiano senz’altro del differimento di 85 giorni.
Le medesime conclusioni si leggono nella risoluzione n. 6/2020 del Dipartimento delle politiche fiscali, in materia proprio di imposte locali. Questo significa che i Comuni hanno tempo fino al 26 marzo 2021 per emettere e notificare gli atti di accertamento che, a regime, scadrebbero a fine 2020.
Obbligo violato e termine di accertamento
Ricordiamo da ultimo che per individuare i termini di decadenza dei tributi locali occorre stabilire, preliminarmente, se la potenziale contestazione riguardi la violazione degli obblighi di versamento oppure quella degli obblighi dichiarativi.
Nel primo caso – obbligo di versamento – l’anno di partenza coincide con quello di competenza del tributo. Ad esempio, l’omesso pagamento dell’Imu 2015 potrà essere contestato, al più tardi, entro il 26 marzo 2021 (a regime, il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione).
Se invece si tratta di violazione degli obblighi di dichiarazione, l’anno di partenza è quello in cui la denuncia è stata (infedeltà) o avrebbe dovuto (omissione) essere presentata. Ne consegue che fino alla medesima scadenza del 26 marzo 2021 potranno ancora essere contestate infedeltà o omissioni riferite al 2014.