Il sole 24 Ore del 12 luglio 2019
Il regime forfettario si applica anche con riferimento alle note di variazione in diminuzione emesse in base all’articolo 26 del Dpr 633/1972; sulle stesse, pertanto, non va applicata l’Iva. Lo chiarisce la risposta a interpello 227 pubblicata ieri sul sito dell’agenzia delle Entrate. Il caso riguardava una prestazione di un professionista quale Ctu, nominato dal giudice, che aveva emesso due fatture. Sulle fatture non era stata applicata né l’Iva, né la ritenuta d’acconto in quanto il Ctu si avvaleva del regime forfettario di cui alla legge 190/2014. L’interpellante, ritenendo l’importo della prestazione non congruo, aveva presentato reclamo al presidente del Tribunale da cui è emerso un accordo transattivo con riduzione della parcella. Nell’istanza di interpello veniva chiesto se, a seguito della riduzione dell’importo della prestazione, potesse essere emessa una nota di credito senza versare l’Iva, così come per la fattura emessa originariamente. Infatti l’accordo transattivo stipulato prevedeva la riduzione della somma riconosciuta al Ctu e dell’ammontare imponibile esposto in fattura. In merito, il comma 2 dell’articolo 26 del Dpr 633/1972 prevede che se un’operazione per la quale sia stata emessa e registrata una fattura viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o esecutive individuali rimaste infruttuose, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25. Il comma 3 prevede poi che la norma trova applicazione solo nel caso in cui non sia decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione. A parere dell’Agenzia, l’accordo transattivo rientra nella categoria degli eventi «simili» citati al comma 2 dell’articolo 26; pertanto, a condizione che non sia trascorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, è possibile emettere la relativa nota di variazione. L’Agenzia precisa poi che la medesima conclusione vale anche nel caso in cui la fattura originaria sia stata emessa in regime forfettario ancorché il comma 59 della legge 190/2014 prevede che i contribuenti che applicano il forfettario sono esonerati dal versamento dell’imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal Dpr 633/1972.