Fatture d’acquisto estere: diventa obbligatorio emettere l’autofattura elettronica
Nota: il nuovo adempimento era previsto a decorrere dal 1° gennaio 2022, ma col DL 146/2001 approvato a dicembre 2021, questo adempimento slitta al 1° luglio 2022!
Per le operazioni con l’estero effettuate da quella data sarà obbligatorio emettere l’autofattura in formato elettronico. Contestualmentente verrà abolito l’esterometro.
Vediamo più in dettaglio cosa comporterà questo nuovo adempimento.
Come funziona ora
Attualmente, quando si riceve una fattura estera (o con reverse charge) bisogna:
- registrarla in contabilità nel registro acquisti;
- integrarla aggiungendo l’iva;
- registrare un’autofattura di pari importo nel registro vendite, in modo da rendere l’operazione neutra ai fini iva.
Se sei una ditta con contabilità interna, già conosci questo meccanismo. Se invece ti affidi a un commercialista per la registrazione delle fatture, è il commercialista stesso a effettuare questa operazione in fase di registrazione delle tue fatture.
Come funzionerà dal 1° luglio 2022?
Quando si riceverà una fattura estero (normalmente cartacea o su PDF), bisognerà emettere una fattura elettronica indicando le nuove tipologie di documento messe a disposizione dall’agenzia delle Entrate.
Vediamo tutte le parti interessanti della fattura elettronica.
Campo “codice destinatario”. Abbiamo tre possibilità,come per le fatture verso cliente italiano:
- Se il destinatario fosse dotato di un codice destinatario relativo ad un canale accreditato, bisogna indicarlo.
- Se è dotato di una PEC, si indica ‘0000000’, e si va a indicare la PEC nel campo PECDestinatario;
- Infine, il caso più comune, se non si ha né un codice destinatario, né una PEC, si indicano solo 7 zeri: 0000000
Campo “Tipo di documento”. I tipi di documento da usare sono i seguenti:
- TD17 – Integrazione-autofattura per acquisto servizi dall’estro
- TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c 2, D.P.R. 633/72
Emettendo le autofatture con questi Tipi di Documento, l’Agenzia delle Entrate indicherà automaticamente l’importo dell’iva sia nelle vendite che negli acquisti.
Nota tecnica: in questa tipologia di documenti, il campo cedente/prestatore e cessionario/committente vanno messi invertiti nel tracciato xml rispetto alla normale fattura con codice TD1. Ma normalmente questa operazione viene fatta in automatico dai vari software per compilare la fattura elettronica. Sarà sufficiente, all’interno del software di redazione della fattura elettronica, selezionare una delle tipologie sopra indicate e compilarla normalmente, come se stessimo facendo la fattura a un cliente.
Queste nuove tipologie di documenti associate al formato XML sono già state introdotte opzionalmente dal 1° Ottobre 2020, quindi già da ora si può provare ad adeguarsi al nuovo adempimento per non arrivare impreparati a gennaio.
Campo data
- Nel campo “Data” della sezione Dati generali occorre indicare:
la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto da fornitore intra-UE;
- la data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa a fornitori extra-UE
E le note di credito?
Per le note di credito emesse dal cedente prestatore estero finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l’imposta in quanto il debitore d’imposta è il Cessionario Committente nazionale, quest’ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell’imposta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI (codici TD17-TD18-TD19), indicando gli importi con segno
negativo e non deve utilizzare il documento TD04 utilizzato per le altre note di credito.
Quali sono le tempistiche?
Le trasmissioni delle fatture di integrazione dovranno essere effettuate entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti cartacei comprovanti l’operazione o di effettuazione delle operazioni.
Sarà obbligatorio anche l’integrazione delle fatture di reverse charge italiane?
No, per gli acquisti interni con una fattura elettronica con inversione contabile si può continuare a integrare manualmente il documento.
Si tratta delle fatture ricevute da un soggetto italiano in cui è indicato uno dei codici iva con natura da N6.1 a N6.9 (operazioni ex art. 17 del DPR 633/72). Ad esempio possono rientrare in questa tipologia le fatture per lavori di pulizia o subappalti edili o lavori su fabbricati.
Tuttavia la circolare 13 E del 2018 consente di utilizzare già facoltativamente la modalità elettronica in maniera analoga alle fatture estere.
In questo caso si dovrà utilizzare l’apposita tipologia documento:
- TD16-integrazione fattura reverse charge interno
Non vi sarà alcun obbligo dell’invio dell’integrazione a chi emesso la fattura.
Se emetto un’autofattura elettronica errata la posso eliminare?
Si, bisogna procedere emettendo un’altra autofattura, con lo stesso Tipo Documento e gli stessi dati di quella originale, ma con segno negativo.
E per le fatture attive verso l’estero cambierà qualcosa?
Si, per le fatture attive relative a operazioni verso soggetti non stabiliti in Italia si deve produrre una fattura elettronica di tipo TD01 (come per le fatture di vendita nazionali), con il destinatario che non sarà italiano ma estero. Siccome il destinatario estero non è dotato di uno specifico codice, bisognerà usare le 7 x nel campo codice destinatario: xxxxxxx.
Obiettivi e vantaggi di questo adempimento
La finalità della trasmissione di questa documentazione all’Agenzia delle Entrate è quella di produrre la liquidazione iva precompilata. La liquidazione iva (già disponibile ora in prova) è scaricabile sul canale Entratel o Fisconline e integrabile con dati attualmente non recepiti dall’Agenzia, come deducibilità parziale di alcune spese (ad esempio quelle telefoniche o relative alle auto).
Un vantaggio del nuovo adempimento è l’abolizione, dal 1° luglio 2022, dell’esterometro per le fatture passive estere sia UE che Extra Ue.