Come noto, secondo l’Art. 1, comma 1, D.P.R. 100/1998
Art. 19 D.P.R. 633/1972, il diritto alla detrazione Iva sugli acquisti:
• sorge nel momento in cui l’iva diviene esigibile, ovvero alla data in cui si effettua l’operazione;
• è subordinato alla sussistenza del requisito sostanziale (effettuazione dell’operazione) e formale (possesso della fattura di acquisto);
• può essere esercitato a partire dal mese di effettuazione dell’operazione se la fattura viene registrata entro il 15 del mese successivo;
• può essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui è ricevuta la fattura.
Tale regola però non viene applicata per le fatture c.d. “a cavallo d’anno”. Di seguito, si riportano alcuni esempi a chiarimento.
Fatture datate dicembre 2020 e ricevute nello stesso mese
Data fattura: 28.12.20
Data ricezione Sdi: 31.12.20
Annotazione nel registro Iva acquisti: 31.12.20
La detrazione dell’Iva potrà essere esercitata nel mese di dicembre 2020.
Fatture datate dicembre 2020 e ricevute in gennaio 2021
Se la fattura relativa ad operazioni effettuate nel 2020 viene ricevuta nel 2021, l’iva è esigibile nell’anno del ricevimento del documento.
Data fattura: 28.12.20
Data ricezione Sdi: 07.01.21
Annotazione nel registro Iva acquisti: 07.01.21
Anche se ricevute entro il 15.01.21 non potranno confluire nella liquidazione Iva del mese di dicembre 2020.
La detrazione Iva potrà essere esercitata nel mese di gennaio 2021.
Qual è il momento in cui si considera ricevuta la fattura?
I casi sono due:
• se lo SDI riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario (non quella in cui il cedente/prestatore invia la fattura);
• se, per cause tecniche, lo SDI non riesce a consegnare la fattura al destinatario, questa viene messa a disposizione nel portale Fatture e Corrispettivi à l’Iva diventa detraibile dalla data di presa visione o di scarico della fattura.