Fattura elettronica verso la Pa ancora senza le regole per ridurre i rifiuti 21/09/2020 di Rosario Farina Fattura elettronica
Pa ancora in attesa delle regole per la limitazione dei rifiuti. Dopo il rilascio del parere del Consiglio di Stato (11 giugno 2020) e il via libera da parte della Conferenza unificata il 3 luglio il provvedimento di attuazione dell’attesa riforma ancora non c’è. In effetti, la fatturazione elettronica obbligatoria tra privati, entrata in vigore il 1 gennaio 2019 è andata nella direzione della semplificazione del processo che però, al momento, non riguarda i rapporti nei confronti delle pubbliche amministrazioni; per questa restano valide le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Una delle differenze più importanti è quella delle «notifiche d’esito committente» in base alle quali per ogni fattura elettronica ricevuta la Pa, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione, può inviare una notifica di accettazione/rifiuto.
Le Pa non hanno l’obbligo di indicare la motivazione del rifiuto e nei casi in cui è presente spesso non è legata al rispetto delle regole del processo di fatturazione elettronica, ma a problemi inerenti al rapporto di fornitura/prestazione (rettifica prezzi, contestazioni qualità prodotti) che dovrebbero invece seguire (come avviene tra privati) i canali standard che ogni fornitore mette a disposizione per i propri clienti. L’eventualità del rifiuto della fattura da parte della Pa comporta per l’emittente la gestione delle notifiche per ogni fattura emessa e l’eventuale emissione di nota di variazione a storno totale, attraverso l’inoltro allo Sdi e la riemissione di una nuova fattura, generando oneri a carico delle imprese. Un passo in avanti si è avuto con il Dl 119 del 23 ottobre 2018, con l’inserimento dell’articolo 2-bis nel Dm 55/2013, in base al quale, nel giugno 2019, è stata predisposta dal ministero dell’Economia e delle Finanze bozza del regolamento nella quale vengono previsti solo cinque casi, di seguito indicati, in cui le pubbliche amministrazioni potranno rifiutare le fatture elettroniche: •fattura riferita a un’operazione non realizzata verso la Pa destinataria della trasmissione del documento, intesa comprensiva di ogni sua componente organizzativa; •omessa o errata indicazione del codice identificativo di gara (Cig) o di quello di progetto (Cup); •omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci (Dm 21 dicembre 2009); •omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (Aic) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura (Dm 20 dicembre 2017 e circolare n. 2/E/2018); •omessa o errata indicazione del numero e della data della «determinazione dirigenziale» di impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti di Regioni ed enti locali. La causa di rifiuto dovrà essere indicata all’interno del campo relativo alla descrizione della «notifica esito committente» e la comunicazione del rigetto dovrà essere inviata al fornitore attraverso il Sistema di interscambio. Un altro importantissimo paletto posto dallo schema di regolamento è che non sarà mai possibile il rifiuto in tutti quei casi in cui le fatture potranno essere corrette attraverso note di variazione di cui all’articolo 26 del Dpr 633/1972. La bozza di regolamento ha ricevuto il parere positivo da parte della Conferenza Unificata in data 3 Luglio 2019 e il parere favorevole del Consiglio di Stato l’11 giugno 2020.Riteniamo auspicabile che, prossimamente, tale importante passaggio venga finalmente sancito dall’emanazione delle nuove regole che vanno nella direzione della semplificazione già adottata, con risultati importanti, nei rapporti tra privati.