Fattura elettronica obbligatoria dal 01/01/2024
Dal 1° gennaio i contribuenti in regime forfettario devono emettere le fatture in formato elettronico per le operazioni attive.
Tali soggetti, sono pertanto obbligati all’emissione delle fatture elettroniche procedendo come segue:
- tramite il servizio gratuito offerto dall’Agenzia delle Entrate, con accesso all’area riservata del relativo sito internet e successivamente cliccando su “Fattura elettronica” (per poi seguire l’applicativo per ciò predisposto), oppure,
- usufruendo di un servizio (ordinariamente a pagamento) messo a disposizione di un operatore di mercato (Leggi anche Fattura elettronica per tutti i forfettari dal 1 gennaio 2024)
In tema di regime forfettario con la recente Circolare n 32 del 5 dicembre le Entrate hanno riepilogatole regole previste dalla Legge di Bilancio 2023 e fornito chiarimenti su:
ingresso,
permanenza,
fuoriuscita,
dal regime, completando l’analisi delle novità con risposte ai quesiti proposti dagli operatori del settore relative ai dubbi più ricorrenti. Vediamo i contenenuti del documento di prassi dell’Agenzia.
Regime Forfettario: chi può aderire
Sinteticamente, la Circolare ricorda che, il regime forfetario rappresenta il regime naturale per le persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché nell’anno precedente abbiano congiuntamente:
a) conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori al limite normativamente previsto, da ultimo stabilito nella misura di 85.000 euro;
b) sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per:
-lavoro accessorio,
-lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.
L’applicazione del regime forfetario è rivolta sia ai soggetti che già svolgono un’attività sia a coloro che ne intraprendono una nuova.
La permanenza nel regime, inoltre, non è soggetta ad alcun limite temporale ed è subordinata solo al verificarsi delle condizioni normativamente prescritte.
Forfettari: chiarimenti sulla fuoriuscita dal regime in corso d’anno
Con la Circolare viene speficiato che a seguito delle modifiche al regime forfetario dal 1° gennaio 2023 l’aver percepito ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85.000 euro, ma comunque inferiore al limite di 100.000 euro, non pregiudica la permanenza nel regime forfetario nell’anno in cui avviene il superamento (del limite di 85.000 euro), ma comporta la fuoriuscita dal regime medesimo dall’anno successivo, con conseguente applicazione del regime ordinario.
Invece, il superamento del limite di 100.000 euro comporta l’immediata cessazione del regime forfetario a partire dal momento stesso del superamento e, conseguentemente, la possibilità di rettificare – nella dichiarazione IVA relativa all’anno del superamento – l’imposta non detratta in costanza di regime forfetario, secondo specifiche condizioni.
Viene chiarito che, il superamento del limite di 85.000 euro nell’anno x – nel quale viene applicato il regime forfetario – implica che l’eventuale rettifica dell’imposta non detratta sia esposta nella dichiarazione IVA relativa all’anno x+1 – primo anno di applicazione delle regole ordinarie – da presentare nell’anno x+2.
In senso conforme la circolare n. 10/E del 2016, paragrafo 4.1.3, con la quale è stato chiarito che “la rettifica va eseguita nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie e il versamento dell’eventuale importo a debito va operato in un’unica soluzione. La rettifica della detrazione va effettuata anche in caso di passaggio dal regime forfetario al regime ordinario nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie”.
Invece, il superamento del limite di 100.000 euro nell’anno x, implica che la rettifica dell’imposta non detratta sia esposta nella dichiarazione relativa allo stesso anno, da presentare nell’anno x+1.
La circolare evidenzia che per effetto del superamento nel corso dell’anno x del limite di 85.000 euro, ma entro il limite di 100.000 euro, quindi, nella dichiarazione IVA dell’anno successivo x+1 – da presentare nell’anno x+2 – potrà essere computata a credito in un’unica soluzione l’imposta relativa:
-ai beni e ai servizi non ancora ceduti o utilizzati al 31 dicembre dell’anno x;
-ai beni ammortizzabili (compresi i beni immateriali, quali ad esempio opere dell’ingegno, marchi, brevetti, know-how, diritti di concessione), se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione (dieci anni dalla data di acquisto o ultimazione per i fabbricati o porzioni di essi), con riferimento alle quote residue.
Viene infine specificato che in entrambi i casi sui indicati, la rettifica della detrazione è operata nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 19-bis del decreto IVA, in base al quale:
se «mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione» (comma 3);
ai fini della rettifica, «i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione» (comma 8);
le rettifiche delle detrazioni «sono effettuate nella dichiarazione relativa all’anno in cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie» (comma 9).