Fattura elettronica al via per i forfettari a partire dal 1° luglio 2022.
A confermare l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica per le partite IVA che applicano la flat tax è il decreto PNRR 2, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022.
Non solo: la fattura elettronica sarà obbligatoria dal 1° luglio 2022 anche per i contribuenti in regime di vantaggio e alle associazioni sportive dilettantistiche.
Colpo di spugna alle esenzioni dall’obbligo di fattura elettronica che, tuttavia, lascerà per il momento fuori le partite IVA con ricavi o compensi fino a 25.000 euro, fino al 31 dicembre 2023. L’obbligo di passare al Fisco digitale partirà dal 2024.
La fatturazione elettronica per la restante platea dei forfettari al via 1° luglio 2022 prevede tuttavia una sorta di moratoria dall’applicazione della disciplina sanzionatoria.
Per i primi tre mesi sarà possibile effettuare l’emissione del documento entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza l’applicazione di sanzioni.
Fattura elettronica per i forfettari, obbligo al via dal 1° luglio 2022
Il nuovo decreto approvato definitivamente nel corso della seduta del 21 aprile e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022 contiene ulteriori misure per l’attuazione dei 45 obiettivi del PNRR previsti per il primo semestre dell’anno e introduce una serie di novità di rilievo in materia di fisco.
L’estensione dell’obbligo di fattura elettronica anche per i forfettari è una di queste, alla quale si affianca l’introduzione a partire dal 30 giugno delle sanzioni per mancato utilizzo del POS.
Per quel che riguarda la fattura elettronica obbligatoria, il decreto interviene sugli esoneri previsti dall’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, sopprimendo la parte in cui si prevede l’esenzione per:
- soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- soggetti passivi che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000, ossia le associazioni sportive dilettantisticheCosì come confermato a margine del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2022, l’esonero continuerà in ogni caso ad applicarsi fino al 2024 per i titolari di partita IVA che applicano la flat tax fino a 25.000 euro di ricavi e compensi.Una parte dei forfettari, quindi, continuerà a poter emettere fatture in modalitàIl testo definitivo del decreto per l’attuazione del PNRR conferma il periodo di parziale “moratoria” dall’applicazione delle sanzioni.Nello specifico, per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, ossia dal 1° luglio e fino al mese di settembre, l’emissione della fattura elettronica per i nuovi soggetti obbligati sarà consentita entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.Il termine di emissione fissato in via ordinaria a 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione si allunga quindi temporaneamentee fino al mese successivo non si applicheranno le sanzioni previste dall’articolo 6, comma 2 del decreto n. 471/8
Si ricorda che in caso di tardiva emissione della fattura elettronica la sanzione prevista va dal 5 al 10 per cento dei corrispettivi non documentati o registrati. L’importo va da 250 a 2.000 euro quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.