Desta perplessità il nuovo regime sanzionatorio previsto ad hoc dal Ddl di bilancio 2021 per le violazioni in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
Il riferimento è alla proposta di introdurre un comma 2-quinquies all’articolo 11 del decreto legislativo 471/1997 ai sensi del quale «per l’omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri … se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472» (articolo 199, comma 3, del disegno di legge).
Tale disposizione, se da un lato ha il pregio di prevedere una sanzione fissa di 100 euro per le violazioni che non incidono sulla corretta liquidazione del tributo, in luogo di quella proporzionale di cui all’articolo 6, comma 3, del Dlgs 471/1997 (ridotta dal 100 al 90% dell’imposta «corrispondente all’importo non documentato» dal comma 2 del medesimo articolo 199 del Ddl), dall’altro esclude tout court l’operatività dell’istituto del cumulo giuridico in caso di violazioni continuate. In ipotesi di plurime omesse/tardive trasmissioni (inevitabili, ad esempio, in caso di malfunzionamenti dei server RT a ciò deputati) il contribuente sarebbe soggetto al pagamento di 100 euro per ogni singola omessa/tardiva/infedele trasmissione, anziché ad un’unica sanzione “cumulata”, calcolata sulla base della violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio. Non è difficile immaginare l’effetto potenzialmente dirompente di una tale previsione riferita ad un adempimento massivo e giornaliero, specie per gli operatori della Gdo che operano decine di migliaia di trasmissioni telematiche, con centinaia di server, spesso collocati nei vari punti vendita e, dunque, soggetti più facilmente a danneggiamenti.
Non solo. Il Ddl conferma la demolitiva sanzione accessoria della sospensione dell’esercizio dell’attività, che parrebbe applicabile anche in caso di omissioni/ritardi di trasmissioni che non incidono sulla liquidazione del tributo (e che non viene meno neppure in caso di definizione agevolata). Più in dettaglio, con quattro distinte violazioni nel corso di un quinquennio (secondo la prassi, accertabili anche unitariamente) scatta la sospensione da tre giorni a un mese della licenza/autorizzazione ovvero dell’esercizio dell’attività; sospensione che sale da 1 a 6 mesi qualora il totale dei corrispettivi oggetto di contestazione ecceda 50mila euro (articolo 12, comma 2 del Dlgs 471/1997, cui rinvia l’articolo 2, comma 6 del Dlgs 127/2015 e che adesso il Ddl propone di novellare con l’inserimento di un riferimento ad hoc).
In definitiva, un impianto sanzionatorio che è posto a tutela di un sistema volto ad agevolare l’attività di accertamento – già sproporzionato nella sua gravosità per i privati, in assenza di alcun danno effettivo per le casse dell’Erario – trova un ulteriore aggravio nel Ddl, in relazione al quale si auspica un generale ripensamento nel corso dei lavori parlamentari.