Il nuovo contributo a fondo perduto spetta ai titolari di partita Iva al 23 marzo 2021, possono accedere al contributo: i titolari di reddito agrario; gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni con ricavi o compensi nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 23 marzo 2021 (nel 2019 per le persone fisiche) non superiori a 10 milioni di euro. La condizione necessaria è che, rispetto al 2019, il fatturato medio mensile conseguito nel 2020 abbia subito una diminuzione pari ad almeno il 30%. Tale requisito non viene richiesto a coloro che hanno aperto la partita Iva a far data dal 1° gennaio 2019. Il sostegno, a nora di legge, prevede che l’ammontare del contributo spettante sia determinato facendo riferimento alla differenza tra fatturato medio mensile 2019 e fatturato medio mensile 2020: i titolari di partita Iva al 31 dicembre 2018 determinano il fatturato medio mensile dividendo il fatturato annuo per 12, sia relativamente al 2019 che al 2020; chi ha avviato l’attività da gennaio 2019 a novembre 2019 calcola il fatturato medio mensile del 2019 dividendo il fatturato esistente dal primo giorno del mese successivo a quello di apertura della partita Iva per il corrispondente numero di mesi, mentre per il 2020 dividendo il fatturato annuo per 12; chi ha aperto la partita iva dal 1° dicembre 2019 fino al 23 marzo 2021 ha invece diritto al minimo previsto dalla norma. Sulla differenza di fatturato va applicato un coefficiente variabile in base al volume dei ricavi o compensi conseguiti nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 23 marzo 2021, ovvero: il 60% se esso non supera 100 mila euro; il 50% se è maggiore di 100 mila euro ma non di 400 mila euro; il 40% oltre 400 mila e fino a 1 milione di euro; il 30% se eccede 1 milione ma non 5 milioni di euro; il 20% se supera i 5 milioni ma non 10 milioni di euro. L’ammontare del contributo, quindi, viene determinato dall’applicazione della seguente formula matematica: (FMM19 – FMM20) x CD, dove FMM19 e FMM20 rappresentano rispettivamente il fatturato medio mensile del 2019 e del 2020 e CD raffigura il summenzionato coefficiente dimensionale che fa riferimento alla tabella contenuta nell’ allegato 1 del decreto Ristori. La tabella contempla quattro differenti parametri (100%, 150%, 200%, 400%), secondo una scala progettata sulla base del diverso impatto provocato dalle misure di restrizione sulle varie attività (limitazione, chiusura parziale, chiusura totale).
All’esito del calcolo va verificato se la somma ottenuta è inferiore ai minimi (mille o 2 mila euro, rispettivamente per le persone fisiche e i soggetti diversi) ovvero superiore al massimale di 150 mila euro previsti dalla norma, provvedendo, in caso positivo, agli opportuni adeguamenti.
Proprio ieri, l’agenzia delle Entrate è intervenuta per correggere il provvedimento n. 77923 dello scorso 23 marzo, precisando che i soggetti che hanno avviato l’attività dal 1° gennaio al 30 novembre 2019 calcolano l’ammontare del contributo applicando il coefficiente dimensionale alla differenza tra il fatturato medio mensile del 2019 e quello del 2020, anche qualora tale divario sia inferiore al 30%.