Tra i vari adempimenti che caratterizzano le scadenza fiscali del prossimo 31 ottobre (prorogate al 2 novembre) non va dimenticata anche la presentazione , da parte del sostituto di imposta, della Certificazione unica («Cu») riguardante i soggetti che presentano solo redditi esenti o non dichiarabili con il modello precompilato (modello 730), come per esempio i lavoratori autonomi con partita Iva. Va preliminarmente ricordato che per effetto dell’emergenza sanitaria Covid-19 il Dl 9/2020 ha spostato il termine per:
•l’invio telematico all’agenzia delle Entrate delle «Cu» al 31 marzo 2020;
•la consegna del modello «Cu» cartaceo ai soggetti interessati al 31 marzo 2020.
Il successivo Dl 23/2020, convertito con modifiche dalla legge 40/2020, ha spostato la scadenza per la consegna del modello cartaceo al sostituito dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020.
Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone di:
•frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
•quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’agenzia delle Entrate;
•Certificazione unica 2020 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:
a) direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;
b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998 e successive modificazioni.
La «Cu» per gli autonomi da inviare entro il 2 novembre
La normativa vigente prevede che la trasmissione in via telematica delle «Cu» riguardanti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite il 730 precompilato possono essere inviate entro il termine della presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta prevista entro il 31 ottobre. Quest’anno la scadenza slitta al 2 novembre 2020 poiché il 31 ottobre scade di sabato.
Fermo restando che si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti ma scartate dal servizio telematico purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto, le sanzioni applicabili per l’omesso invio telematico delle «Cu» sono:
•una sanzione pari a 100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata;
•una sanzione di 33,33 euro per ogni certificazione trasmessa e poi corretta nuovamente entro 60 giorni.
Il legislatore ha disposto, inoltre, nuovi limiti alle soglie sanzionatorie in materia di «Cu». La norma prevede che:
•è fissato un limite massimo di sanzione pari a 50mila euro per sostituto d’imposta per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, oltre alla previsione sanzionatoria minima di 100 euro;
•se la certificazione è inviata entro 60 giorni dai termini previsti, la sanzione è ridotta ad un terzo, con un massimo di 20mila euro.
Le sanzioni relative all’omesso invio della Certificazione unica2020, ovvero al suo invio incompleto e/o con dati errati, devono essere versate con modello F24, utilizzando il codice tributo «8906» e compilando la sezione Erario.