Delineare compiutamente la disciplina della proroga dei termini di decadenza e prescrizione in materia di riscossione coattiva, alla luce della normativa emergenziale, non è semplice. Questo perché il susseguirsi affannoso delle disposizioni di legge si aggiunge alle inevitabili imperfezioni di scrittura che la “legislazione da pandemia” inevitabilmente comporta.
La norma di riferimento è rappresentata dall’articolo 68, Dl 18/2020 (decreto Cura Italia). Questa disposizione, dopo le modifiche apportate dal Dl 129/2020, contiene, come noto, la sospensione dei versamenti all’agente della riscossione per il periodo dall’8 marzo al 31 dicembre 2020. Nel primo comma del suddetto articolo è inoltre riportato il richiamo al testo integrale dell’articolo 12, Dlgs 159/2015. Quest’ultima norma stabilisce, al primo comma, il principio di carattere generale secondo cui, in presenza di una sospensione dei versamenti, tutti i termini di decadenza e prescrizione non ancora scaduti sono automaticamente prorogati per una durata pari a quello di sospensione. Al secondo comma dello stesso articolo 12, si dispone che i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno in cui è prevista la sospensione dei pagamenti sono prorogati al 31 dicembre del secondo anno successivo. Per completezza, si segnala infine che al terzo comma del ridetto articolo 12 si prescrive che in pendenza della moratoria dei versamenti è fatto divieto di notificare cartelle di pagamento.
Questa disciplina di carattere generale, la cui applicazione nella presente fase emergenziale è assicurata, si ribadisce, dall’espressa menzione recata nel sopra citato articolo 68, Dl 18/2020, è derogata, solo in parte però, dalla previsione successiva dell’articolo 157, Dl 34/2020 (decreto Rilancio). Al comma 3 di quest’ultimo articolo è infatti disposto che sono prorogati di un anno:
a) i termini delle liquidazioni delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell’Iva in scadenza al 31 dicembre 2021 (dichiarazioni presentate nel 2018);
b) i termini delle liquidazioni delle tassazioni separate risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d’imposta in scadenza al 31 dicembre 2021 (dichiarazioni presentate nel 2017);
c) i termini dei controlli formali delle dichiarazioni in scadenza al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022 (dichiarazioni presentate nel 2017 e nel 2018).
Alla luce di quanto sopra rappresentato, è corretto dedurre che la previsione speciale di proroga recata nel decreto Rilancio non riguarda:
1) i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nel 2020;
2) i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nelle annualità successive diversi da quelli tassativamente elencati nell’articolo 157 (tra i molti, si pensi ad esempio alle cartelle riferite ai tributi locali o alle entrate patrimoniali).
In tale contesto normativo, è intervenuto da ultimo il Dl 129/2020 che ha ulteriormente modificato l’articolo 68, Dl 18/2020, statuendo che, limitatamente ai carichi affidati nel periodo dall’8 marzo al 31 dicembre 2020 e fermo restando quanto disposto dal sopra citato articolo 157, Dl 34/2020, sono prorogati di 12 mesi tutti i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2021. Con previsione che sembra riferirsi alla generalità dei carichi, a prescindere alla data di affidamento degli stessi, si stabilisce, inoltre, che per tutti i termini in scadenza nel 2020 trovi applicazione il disposto dell’articolo 12, comma 2, Dlgs 159/2015.
Luigi Lovecchio
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A ben vedere, quest’ultimo richiamo legislativo si risolve in una ridondante duplicazione di quanto già riportato nel primo co. dell’articolo 68, Dl 18/2020. È invece chiaro il rapporto esistente tra le proroghe introdotte nel testo dell’articolo 68 medesimo e quelle già disposte nell’articolo 157 del decreto Rilancio, considerato che queste ultime sono riferite unicamente a specifiche procedure di controllo e non tengono conto della data dell’affidamento del carico, mentre le prime sono generalizzate, sotto il profilo delle entrate interessate, e ben delimitate dal lato del periodo di trasmissione delle partite all’agente della riscossione.
Tutto risolto dunque? Non proprio, perché occorre porsi il problema dei carichi affidati prima dell’8 marzo scorso, diversi da quelli rientranti nella disciplina dei differimenti del decreto Rilancio. Si pensi, solo per fare un esempio, a un ruolo tassa rifiuti o Imu trasmesso all’Ader alla fine del 2019. Nessun problema se per tale ruolo la scadenza per la notifica della cartella cade entro la fine del 2020: in tale eventualità, opera senz’altro la proroga al 31 dicembre 2022, ex articolo 12, comma 2, Dlgs 159/2015. Ma quid iuris se si tratta invece di una cartella in scadenza entro l’anno 2021?
Le soluzioni possibili ci sembrano due:
• non è applicabile nessuna proroga, difettando una espressa previsione di riferimento (soluzione a nostro avviso irragionevole, se solo si pensa che potendosi trattare anche di entrate patrimoniali, i termini di prescrizione potrebbero maturare ad esempio i primi giorni del 2021);
• trova applicazione la previsione di carattere generale di cui all’articolo 12, comma 1, Dlgs 159/2015, si ribadisce, richiamato per intero nel primo comma dell’articolo 68 del decreto Cura Italia, con l’effetto che opera il differimento di 222 giorni (periodo dall’8 marzo al 31 dicembre 2020) per tutti i termini di decadenza e prescrizione non ancora scaduti alla data dell’8 marzo (soluzione preferibile).
Si potrebbe allora provare a sintetizzare il quadro delle proroghe in materia di riscossione coattiva nei modi che seguono:
• tutti i termini di prescrizione e decadenza in scadenza nel 2020 sono differiti al 31 dicembre 2022;
• i termini di decadenza relativi alle cartelle derivanti dalle liquidazioni delle dichiarazioni, dai controlli formali e dalla liquidazione delle somme a tassazione separata in scadenza il 2021 sono prorogati al 2022;
• i termini di decadenza relativi alle cartelle derivanti dai controlli formali in scadenza nel 2022 sono prorogati dal 2023;
• i termini di decadenza e prescrizione relativi alla notifica di cartelle riportanti carichi affidati dall’8 marzo al 31 dicembre 2020, in scadenza nel 2021, sono prorogati di dodici mesi;
• i termini di decadenza e prescrizione relativi alla notifica di cartelle riportanti carichi affidati prima dell’8 marzo, a tale data non ancora scaduti, sono prorogati di 222 giorni.
Considerata la complessità della ricostruzione sopra proposta e le “disagevoli” implicazioni operative che essa comporta, sia per i contribuenti/debitori sia per i medesimi enti impositori, non è difficile prevedere (e auspicare fortemente) una successiva sistemazione legislativa.