Nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, l’aliquota IVA del 10% trova applicazione:
per le prestazioni di servizio;
mentre per le cessioni di beni, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto.
Tuttavia, secondo quanto previsto dal secondo periodo della lett. b) art. 7 comma 1 Legge n. 488/1999 quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.
La Legge di Stabilità 2018 ha stabilito che l’individuazione dei beni di valore significativo va effettuato in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel DM del MEF 29/12/1999 e che come valore dei beni di valore significativo deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti. Sono soggette all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 10 per cento:
a)le prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani ed inabili adulti, di soggettiaffetti da disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, deglihandicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza,
b)le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cuiall’articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457,realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata…
Le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota Iva ridotta, invece, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto.
In conclusione le
Prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali:10% L’IVA al 10% (trova applicazione solo quando l’intervento riguarda unità a “prevalente destinazione abitativa”).
Cessione di beni relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali:10% (se i beni sono forniti dietro contratto di appalto)(trova applicazione solo quando l’intervento riguarda unità a “prevalente destinazione abitativa”).
Si definiscono “fabbricati a prevalente destinazione abitativa”, quelli che:
hanno il 50 % di superficie sopra terra destinata ad uso abitativo;
oppure quelli appartenenti a categoria catastale A (esclusa l’A/10).
Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso.
Beni di valore significativo
Come precisato, nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, l’aliquota IVA del 10% trova applicazione:
per le prestazioni di servizio;
mentre per le cessioni di beni, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto.
Tuttavia, secondo quanto previsto dal secondo periodo della lett. b) art. 7 comma 1 Legge n. 488/1999:
quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.
I beni di valore significativo sono quelli espressamente individuati con il D.M. del MEF 29/12/1999. Se, dunque, l’intervento di manutenzione prevede anche la fornitura (da parte dell’appaltatore) dei predetti beni, su questi ultimi, l’IVA del 10% si applica:
sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
ESEMPIO Un contribuente esegue, sulla propria abitazione, interventi di manutenzione per complessivi 7.500 euro. Di cui: a)3.000 euro è il costo per la prestazione lavorativa; b)4.500 euro è il costo dei beni significativi (per esempio, infissi interni). In tal caso l’IVA del 10% si applica: •su 3.000 (prestazione lavorativa); •e sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento (7.500) e il costo dei benisignificativi (4.500), ossia su 3.000. Sui restanti 1.500 (4.500 – 3.000) dei beni significativi si applicherà l’IVA al 22%.
Beni di valore significativo elenco:
•Ascensori e montacarichi; •infissi esterni e interni; •caldaie; •video citofoni; •apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; •sanitari e rubinetteria da bagni; •impianti di sicurezza.
Si tenga, in ogni caso presente che, come illustra la guida alla detrazione spese di ristrutturazione predisposta dall’Agenzia delle Entrate, non è applicabile l’Iva agevolata al 10%:
ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati alrecupero edilizio;
alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.
Intal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alladitta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al10%, se ricorrono i presupposti per farlo. La Legge di Bilancio 2018 In merito al valore dei beni significativi è intervenuta la Legge di Stabilità 2018 (Legge n. 205/2017) dove al comma 19, espressamente è disposto quanto segue: Comma 19 Legge n. 205/2017 Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 7, comma 1, lettera b), della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché il Decreto del Ministro delle Finanze 29 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, si interpretano nel senso che l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura emessa ai sensi dell’articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto Decreto del Ministro delle Finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso. Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Non si fa luogo al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate.
Volendo sintetizzare cosa di nuovo ha stabilito la Legge di Stabilità 2018:
Novità
L’individuazione dei beni di valore significativo va effettuato in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel DM del MEF 29/12/1999;
Come valore dei beni di valore significativo deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri checoncorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferioreal prezzo di acquisto dei beni stessi (in altre parole l’appaltatore ha il divieto di applicare un ricarico sui beni significativi che fornisce);
La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento deve indicare, oltre al servizio checostituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo.