Alla cassa entro il 18 gennaio per i versamenti sospesi
In piena emergenza da Covid – 19, il Fisco chiama alla cassa. A partire da lunedì 18 gennaio, i contribuenti sono attesi da una lunga agenda di scadenze di versamenti. Alle scadenze ordinarie, di norma, relative ai pagamenti per il mese di dicembre 2020, in agenda per lunedì 18 gennaio 2021 (il 16 gennaio, di scadenza, è sabato ed il 17 è domenica), si aggiungono le scadenze dei pagamenti dei tributi sospesi a seguito del coronavirus. In agenda anche il ravvedimento breve per i contribuenti che hanno “saltato” l’appuntamento con l’acconto Iva per il 2020, in scadenza ordinaria il 27 dicembre 2020, che slitta a lunedì 28 dicembre, che non si sono avvalsi del ravvedimento “sprint” entro il giorno 11 gennaio 2021.
Questi contribuenti, a partire dal 12 gennaio, fino al 27 gennaio 2021, possono infatti avvalersi del ravvedimento entro i 30 giorni dalla scadenza ordinaria, pagando le somme dovute, con l’aggiunta di mini sanzioni e interessi. A partire dal quindicesimo giorno di ritardo fino al trentesimo giorno si applica la misura fissa dell’1,5 per cento prevista per il ravvedimento “breve o mensile”. Nel calcolo delle somme da pagare, per imposte e sanzioni, occorre anche considerare gli interessi legali, tenendo conto che dal primo gennaio 2021, la misura dello 0,05 per cento annuo, applicabile fino al 31 dicembre 2020, è passata allo 0,01 per cento, che è la misura più bassa di sempre.
Di conseguenza, per chi si ravvede, non avendo rispettato la scadenza del 28 dicembre 2020, gli interessi legali sono dovuti nella misura dello 0,05 per cento annuo, dal 29 al 31 dicembre 2020 e dello 0,01% dal primo gennaio 2020 fino al giorno di pagamento compreso.Lunedì 18 gennaio scade anche la prima rata del 50% dei versamenti sospesi a seguito del coronavirus, con l’eccezione dei contributi Inps che sono stati ulteriormente prorogati al 31 gennaio 2021, che slitta a lunedì primo febbraio (si veda l’articolo su NT+ Fisco).
La scadenza riguarda diversi contribuenti quali, ad esempio:
– imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali, onlus e altri soggetti; per questi contribuenti, sono sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria; la sospensione si allunga di ulteriori due mesi, dal 2 marzo 2020 fino al 30 giugno 2020, per le federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche; sono sospesi anche i versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020;
Link utili
Entro il 16 marzo si recupera l’acconto Iva – di G. Morina e T. Morina
Prorogata al 1° febbraio la prima rata dei contributi
– contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2milioni di euro nel periodo d’imposta 2019; per questi contribuenti, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati; all’Iva, compreso il saldo Iva per il 2019, in scadenza ordinaria al 16 marzo 2020; ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria;
– contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta 2019; per questi contribuenti, i ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020, e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non siano state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato.
I pagamenti sospesi potranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (termine scaduto) o mediante rateazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, ed il restante 50%, senza sanzioni e senza interessi, mediante rateazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata, entro il 16 gennaio 2021, che slitta a lunedì 18 gennaio.
18 GENNAIO
Versamenti sospesi per emergenza Covid 19
I lavoratori autonomi, liberi professionisti titolari di partita Iva, iscritti o non iscritti in albi professionali, gli imprenditori, gli artigiani e commercianti, gli agenti e rappresentanti di commercio, le società di persone e soggetti equiparati, le società di capitali e enti commerciali, gli enti che non svolgono attività commerciali devono provvedere ai versamenti relativi alla prima rata del 50% dei tributi sospesi in base agli articoli 126 e 127 del Dl 34/2020 con l’eccezione dei contributi Inps che sono stati ulteriormente prorogati al 31 gennaio 2021, che slitta a lunedì 1° febbraio
Iva
I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di dicembre 2020 (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta divenuta esigibile nel mese di novembre)
Ritenute sui redditi di lavoro
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di dicembre 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi
Contributi sui redditi di lavoro dipendente e assimilati
I sostituti d’imposta devono versare i contributi relativi al mese di dicembre 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati
Premi di produttività
I sostituti d’imposta devono versare l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese di dicembre 2020, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione
Locazioni brevi
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di dicembre 2020 relativi a contratti di locazione breve
20 GENNAIO
Bollo fatture elettroniche
Chi è obbligato ad assolvere l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell’anno, deve procedere al relativo pagamento mediante il servizio presente nell’area riservata del soggetto passivo Iva sul sito dell’Agenzia delle entrate
27 GENNAIO
Ravvedimento Iva
I contribuenti Iva mensili e trimestrali devono regolarizzare il versamento dell’acconto Iva relativo all’anno 2019 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 28 dicembre scorso. Il versamento dell’imposta va maggiorato degli interessi legali e della sanzione ridotta