I controlli nei ristoranti e negli esercizi pubblici sarà effettuato dalla polizia locale, coordinata soprattutto dalla guardia di finanza, mentre saranno affidati prevalentemente ai carabinieri e alla polizia gli accertamenti sui mezzi pubblici, che verranno rafforzati nel fine settimana, come precisato dalla circolare del ministero dell’Interno dello scorso 2 dicembre. Il nuovo certificato è necessario in zona gialla e arancione a partire dal 29 novembre e per un periodo transitorio anche in zona bianca dal 6 dicembre al 15 gennaio.
Dove
A partire da oggi, 6 dicembre, in tutte le zone a colori (a parte le rosse, dove continua a essere tutto chiuso) alcuni luoghi della cultura, dello svago e del tempo libero saranno accessibili solo a chi è vaccinato e guarito dal Covid. Per entrare in cinema, teatri, stadi e palazzetti dello sport, bar e ristoranti al chiuso, feste, discoteche e cerimonie pubbliche servirà il Green pass «rafforzato». Il tampone non sarà più accettato, come succedeva fino a ieri.
L’ambito di applicazione del Super green pass è poi più esteso in zona arancione e “salva” così alcune attività che, altrimenti, in arancione chiuderebbero. Solo per chi è vaccinato o guarito, infatti, saranno accessibili con il Super green pass impianti sciistici, fiere, congressi e convegni, centri termali e parchi tematici e di divertimento, oltre che sale gioco.
Cosa si può fare
con il Green pass base
Il Green pass “base”, ossia il certificato verde che si ottiene anche con tampone antigenico o molecolare negativo resta confermato sempre per accedere al luogo di lavoro. Questo, a meno che non esista un preciso obbligo vaccinale, esteso dal decreto legge 172 in vigore dal 27 novembre anche ai docenti, al personale amministrativo della scuola e della sanità, ai militari, alle forze di polizia e al personale del soccorso pubblico. Green pass base anche – in zona bianca e gialla – per salire sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza (treni ad alta velocità, intercity, aerei ecc), utilizzare i mezzi del trasporto ferroviario regionale e del trasporto pubblico locale ossia metropolitane, autobus e tram.
Chi è in possesso del Green Pass base può andare dal barbiere e dal parrucchiere e usufruire dei servizi alla persona, sia in zona bianca che in gialla che in arancione.E ha libero accesso anche negli uffici pubblici: poste, anagrafe, circoscrizione, banca e partecipare alle cerimonie pubbliche in chiesa e in qualsiasi luogo di culto.Gli studenti possono frequentare le lezioni a scuola ma non possono seguire in presenza quelle dell’università né laurearsi o dare esami se non in modalità telematica.Al bar o al ristorante possono consumare al bancone o ai tavoli all’aperto ma solo in zona bianca o gialla.
Il Green pass base è sufficiente per agli atleti agonisti o di rilevanza nazionale. Resta confermato che non c’è mai bisogno di alcun certificato per fare la spesa o, in generale, lo shopping.
Senza Green Pass si può fare sport all’aria aperta, per strada, sulla pista ciclabile, al parco o in un’area attrezzata. Si può nuotare ma solo in piscine scoperte e solo in zona bianca o gialla. Si può praticare sport di squadra o attività sportiva in circoli e centri purché all’aperto ma non sarà possibile accedere agli spogliatoi e alle docce. E anche fare sport di contatto, sempre e solo all’aperto, in zona bianca e gialla.Nessuna preclusione anche per chi deve fare attività riabilitativa e terapeutica ricompresa nei livelli essenziali di assistenza (Lea): libero accesso in zona bianca, gialla e arancione.
Per maggiore chiarezza consulta la tabella direttamente dal sito ufficiale del Ministero della salute:
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/tabella_attivita_consentite.pdf
Le sanzioni amministrative
Le sanzioni sono le stesse nei due casi. Chi accede alle attività vietate sarà multato con una sanzione che va da 400 a 1.000 euro, che può essere ridotta del 30% se si paga entro 5 giorni dalla contestazione, domenica e festivi esclusi.
Stessa sanzione per gli esercenti che non controllano Green pass e Super green pass, facendo accedere chiunque, ma in questo caso è prevista anche la sanzione accessoria della chiusura dell’attività per 10 giorni dopo tre multe. Rimangono invariate le sanzioni per i lavoratori. In questo caso la sanzione per chi va al lavoro senza Green pass va da 600 a 1.500 euro, oltre alle eventuali sanzioni disciplinari. Chi verrà trovato senza Green pass per cinque giorni di seguito sarà sospeso. Il datore di lavoro che non effettua i controlli rischia la sanzione da 400 a 1.000 euro.
Le sanzioni penali
per falsi e truffe
Invariate anche le sanzioni penali per chi falsifica Green pass o Super green pass. In questo caso il reato sarà quello di falsità materiale commessa dal privato, previsto dall’articolo 482 del Codice penale, punito con la reclusione da quattro mesi a due anni. Nel caso di utilizzo di un Pass falsificato da altri, il reato sarà quello di uso di atto falso, previsto dall’articolo 489 del Codice penale, punito con la pena della reclusione da due mesi a due anni. Se si utilizza il certificato di un’altra persona, scatterà il reato di sostituzione di persona previsto dall’articolo 494 del Codice penale e punito con la reclusione fino a un anno.
Decisamente più originali i casi di chi si presenti al vaccino, tentando di trarre in inganno i medici ad esempio con un arto finto, come è già successo a Biella pochi giorni fa. Il reato astrattamente configurabile potrebbe essere quello di truffa a danno dello Stato, in forma tentata se ci si accorge dell’inganno. Il reato potrebbe sussistere se si considera come danno per lo Stato il costo del vaccino sprecato mentre come ingiusto profitto dell’autore gli eventuali costi dei tamponi che con questo stratagemma avrebbe potuto evitare. Si potrebbe però ritenere configurato anche il reato di sostituzione di persona, eventualmente in forma tentata, perché l’autore mente o ha tentato di mentire su una qualità in realtà inesistente (quella di soggetto vaccinato) alla quale la legge attribuisce effetti giuridici.
Trattandosi di reati procedibili d’ufficio tutti possono denunciarli, mentre i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio sono obbligati a farlo. Tra questi rientrano quindi anche medici ospedalieri, generali, convenzionati, ma anche farmacisti e infermieri.