La Srl si costituisce anche in videoconferenza con il notaio
E’ diventata possibile , secondo le nuove disposizioni, la costituzione della Srl in videoconferenza senza recarsi fisicamente dal notaio, ma collegandosi da casa propria, dall’ufficio o addirittura dall’estero. L’ok definitivo al decreto legislativo che attua la direttiva Ue 2017/1132 è arrivato il 4 novembre in Consiglio dei ministri.Tutto ciò e possibile dal fatto che l’atto costitutivo è redatto in forma pubblica digitale e che la presenza fisica dei soci è sostituita dall’utilizzo di un’apposita piattaforma informatica messa a disposizione dal Consiglio nazionale del notariato in modo da consentire al notaio l’accertamento dell’identità dei video partecipanti, la verifica dei certificati di firma e la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà. La piattaforma assicura il collegamento continuo con i partecipanti in videoconferenza, l’apposizione della sottoscrizione elettronica (firma digitale o firma elettronica qualificata) da parte di tutti i firmatari e la visualizzazione dell’atto da sottoscrivere ed inoltre consente, ai fini della sottoscrizione dell’atto pubblico digitale, il contestuale rilascio, alle persone che non ne dispongano, di una idonea firma elettronica.
Potrà essere costituita online, solo la Srl «ordinaria» (con qualsiasi capitale sociale e, quindi, anche nella forma a capitale ridotto e cioè compreso tra 1 e 9.999 euro) e la Srl «semplificata», vale a dire la Srl priva di statuto e con atto costitutivo standard. Si seguirà il tradizionale sistema dell’atto pubblico con modalità analogica per società di persone e società per azioni.
Non è nemmeno possibile costituire la Srl online in caso di conferimenti diversi dal denaro; e, a tale proposito, il denaro occorrente a liberare la sottoscrizione del capitale iniziale deve essere versato, prima della stipula dell’atto costitutivo, al notaio incaricato che lo conserverà nel proprio «conto corrente dedicato» per poi riversarlo alla neo costituita società non appena sarà iscritta nel Registro delle imprese.
Qualora tutti i soci abbiano residenza al di fuori del territorio nazionale, a qualsiasi notaio italiano può essere chiesto di ricevere l’atto pubblico informatico recante la costituzione della nuova società. Se, invece, taluno dei soci risiede o ha sede legale in Italia, della stipula può essere incaricato solo un notaio avente sede nel territorio nel quale risiede o ha sede legale uno dei soci (il notaio è competente nella Regione nella quale ha la propria sede o nel distretto della Corte d’Appello, se è compreso in più Regioni).