Scadenze fiscali dal 1 al 20 agosto 2021: Proroga feriale
Dal 1° agosto è partita la sospensione di versamenti e adempimenti, ma non solo.
Il mese di agosto segna l’avvio della “tregua estiva” del Fisco anche per quel che riguarda gli avvisi bonari e l’invio di informazioni e documenti richiesti a seguito di controlli che, per effetto delle novità introdotte dal decreto fiscale n. 193/2016, restano congelati fino al 4 settembre 2021.
La proroga feriale si applica anche ai termini processuali relativi alla giustizia tributaria, che si interrompono fino al 31 agosto e riprenderanno a decorrere a partire dal 1° settembre.
Facciamo quindi il punto su come funziona la proroga feriale delle scadenze in ambito fiscale.
Secondo quanto previsto dall’articolo 3-quater del decreto legge n. 16/2012,
“Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”
In sostanza, dichiarazioni e F24 in scadenza nel periodo della sospensione feriale dei termini sono automaticamente differiti al 20 agosto, data entro la quale sarà possibile adempiere senza l’applicazione di sanzioni e maggiorazioni.
Proroga feriale per avvisi bonari, documenti e informazioni all’Agenzia delle Entrate fino al 4 settembre 2021
Alla proroga delle scadenze fiscali si affianca quella più lunga relativa all’invio di informazioni e documenti richiesti dall’Agenzia delle Entrate.
Si tratta di una misura introdotta a partire dal 2017, per effetto delle novità previste dal decreto fiscale n. 193/2016.
L’articolo 7-quater, al comma 16, dispone che:
“I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.”
Tutti i termini relativi all’invio di documenti e altre informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate, al pari degli altri enti, sono quindi congelati nel periodo compreso dal 1° agosto al 4 settembre, termine che per il 2021, cadendo di sabato, è differito a lunedì 6 settembre.
È altresì sospeso per il medesimo periodo anche il termine di 30 giorni per il pagamento degli avvisi bonari, ossia le comunicazioni di irregolarità trasmesse dall’Agenzia delle Entrate a seguito di controlli automatici, così come quelle inviate dopo controlli i controlli formali e relativi alla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
Restano esclusi dalla sospensione feriale i documenti e le informazioni collegati a richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica e relativi alle procedure di rimborso IVA.
Proroga feriale per i termini processuali: si riparte il 1° settembre 2021
Anche i termini processuali sono sospesi nel mese di agosto.
Dal 1° al 31 del mese restano quindi congelate le scadenze previste nell’ambito del contenzioso tributario, che riprenderanno a decorrere a partire dal 1° settembre 2021.
Per un mese intero è quindi sospesa la decorrenza dei termini relativi, ad esempio, ai 60 giorni di tempo per l’impugnazione dell’atto.
Nella pratica, se il decorso del termine inizia durante il periodo della sospensione feriale, il conteggio dovrà avvenire dal 1° settembre, e ci sarà tempo fino al 31 ottobre per l’impugnazione dell’atto.
Se invece la decorrenza del termine è precedente al periodo di sospensione, il conteggio dei giorni si interrompe durante il mese di agosto, per poi riprendere a partire dal 1° settembre.