Paga i danni chi fa rumore in condominio , anche se a lamentarsi è un solo condòmino
Paga i danni chi produce rumore intollerabile all’interno del condominio il quale impedisce ai vicini di attendere alle proprie occupazioni ed al riposo. È la soluzione della Corte di appello di Milano che , riformava , ai fini civili , la sentenza del Tribunale la quale aveva assolto l’autrice del reato dell’articolo 659Codice penale perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
La pronunce di merito
Il giudice del Tribunale aveva ritenuto che l’ipotesi del predetto reato fosse stata depenalizzata dalla legge quadro sul rumore (la numero 447/1995) che sanziona la produzione del rumore in via amministrativa. La Corte di appello invece riteneva la sussistenza del reato e condannava l’imputata a risarcire il danno a favore della parte lesa.
Il ricorso alla Suprema corte
La condannata ricorreva in Cassazione chiedendo la riforma della sentenza lamentando la sua ingiustizia in quanto la parte lesa sarebbe stata carente di interesse ad impugnarla, poiché la stessa non era residente nel condominio , e quindi non fosse stata danneggiata dal rumore, e infine che, nel liquidare il danno , la Corte di appello non avrebbe accertato la sussistenza del nesso di causalità tra le emissioni ed il danno. La Cassazione con la sentenza 18377/2021 ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e delle spese di giudizio della parte lesa (pari a euro 3.500).
La sussistenza del danno
Il giudice di legittimità ha affermato che la parte civile è legittimata a proporre impugnazione avverso la sentenza di assoluzione pronunciata nel giudizio e può azionare la propria pretesa di natura civilistica poiché l’articolo 185 Codice penale afferma che chi commette un reato è tenuto a risarcire il danno. Il reato è esistente qualora , come nel caso trattato, la condotta della ricorrente abbia turbato la pubblica quiete e abbia prodotto rumori che hanno avuto una notevole diffusività ed hanno disturbato, in un condominio, un numero indeterminato di persone , anche se tra di esse solo una se ne è lamentata.
Il danno, per la Cassazione , è stato legittimamente liquidato a favore della parte lesa , poiché la Corte di appello, con una motivazione congrua , ha giustificato in via equitativa, la sussistenza del danno a causa della durata delle emissioni e del disturbo arrecato , in termini di alterazione del ritmo sonno – veglia , della vita famigliare e delle ordinarie occupazioni serali . La Cassazione afferma che , nella liquidazione del danno morale , la valutazione del giudice , quando è affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi , è un giudizio di fatto sottratto al sindacato di legittimità, se è sorretta da una congrua motivazione. La Corte conclude che le deduzioni difensive della ricorrente sono inammissibili poiché propongono valutazioni di fatto «peraltro involgenti in parte , nuovamente , profili di responsabilità».