“sospensione” di cartelle, avvisi di addebito e accertamento
Nel periodo emergenziale il legislatore tra le tante disposizioni ha previsto specifiche norme che “sospendessero” l’attività di riscossione e dessero tempo all’Italia di ripartire.
Con specifico riferimento ai versamenti delle somme dovute in seguito a cartelle e avvisi già l’articolo 68 del Dl 18/2020 (“Cura Italia”) aveva provveduto a sospendere i termini per il versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali. Inizialmente la sospensione riguardava gli adempimenti la cui scadenza ricadeva fra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.
Successivamente tale termine è stato più volte posticipato, da ultimo fino alla data del 28 febbraio 2021 a cura del Dl 183/2020. Di recente, proprio grazie al Dl 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni) questo termine è stato prorogato alla data del 30 aprile 2021.
In particolare, è l’articolo 4, comma 1, lett. a), del Dl Sostegni che ha disposto di differire al 30 aprile 2021, in luogo del 28 febbraio, la data di conclusione del periodo di sospensione per il versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’agente della Riscossione.
Adesso, infine, il Mef ha confermato nel comunicato n. 88 un’ulteriore proroga – che sarà oggetto del provvedimento Sostegni-bis in corso di definizione – fissando il termine finale del periodo di sospensione al 31 maggio 2021.
Si tratta, in particolare delle cartelle di pagamento e degli avvisi esecutivi previsti dalla legge – comprendendo fra essi anche gli avvisi di accertamento emessi dall’agenzia delle Entrate, nonché gli avvisi di addebito emessi dall’Inps – relativi alle entrate, sia tributarie sia non tributarie.
Sono sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, incluse le rate dei piani di rateizzazione ordinari.
Nello specifico sono oggetto della proroga al 31 maggio 2021 i termini dei versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione che va dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2021 – ovvero, dal 21 febbraio 2020 al 31 maggio 2021 per i contribuenti aventi residenza, sede legale o sede operativa nei comuni delle “zone rosse” (individuate all’allegato 1 del Dpcm 1° marzo 2020).
I pagamenti
La conseguenza del citato articolo 4 del decreto Sostegni è che i pagamenti derivanti dagli atti descritti, aventi scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2021, dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2021, in pratica entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, fissato appunto alla data del 31 maggio 2021.
L’agente della Riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.
I versamenti oggetto di sospensione in commento devono essere effettuati in unica soluzione, eppure -come specificato nella Faq 3 dell’agenzia della Entrate-Riscossione – per detti pagamenti oggetto di sospensione l’Agenzia prevede anche la possibilità di richiedere una rateizzazione; in tal caso, al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte dell’Agenzia, il contribuente dovrà presentare la domanda entro il prossimo 30 giugno 2021.
Per i versamenti oggetto di sospensione, qualora risultino somme già versate, non si procede ad alcun rimborso.
È opportuno segnalare che si rendono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 12 del Dlgs 159/2015, relative alla sospensione dei termini per eventi eccezionali.
Per effetto del predetto rinvio, dunque, si applica altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti:
● per gli adempimenti anche processuali,
● di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga allo Statuto del Contribuente relativamente alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 212/2000.
I piani di rateizzazzione
Infine, segnaliamo all’attenzione del lettore che con riferimento ai piani di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione citato, come indicato nella Faq 9, la situazione che si prospetterebbe è questa:
● è sospeso il pagamento delle rate in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 maggio, ma dette rate devono essere versate comunque entro il 30 giugn 2021;
● rimane l’originaria data di pagamento per le rate con scadenza successiva alla data del 31 maggio 2021.
Il decreto Rilancio ha esteso da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento.
Il decreto Ristori ha esteso tale agevolazione a tutti i piani di rateizzazione che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31 dicembre 2021.