DISCIPLINA GENERALE
La norma di riferimento per individuare i documenti assoggettati a bollo è contenuta nel Dpr 26 ottobre 1972, n. 642 che distingue – per il noto principio di alternatività fra Iva e imposta di bollo – tra documenti assoggettati o meno a bollo.
Assoggettamento al bollo dei documenti
È dovuta l’imposta di bollo, pari a 2 euro (importo così determinato dall’articolo 7-bis, comma 3, Dl 43/2013), su tutte le fatture che espongono, per un importo superiore ad euro 77,47, operazioni che non scontano Iva (es. operazioni esenti, operazioni non soggette ad Iva per carenza del requisito territoriale, fatture emesse da soggetti in regime forfettario).
Se una fattura riporta sia importi assoggettati ad Iva sia importi non assoggettati, l’imposta di bollo si applica se questi ultimi risultano di ammontare superiore a euro 77,47 (Rm 3 luglio 2001, n 98/E).
Diversamente, non è dovuta l’imposta di bollo per le seguenti operazioni:
- operazioni imponibili;
- cessioni all’esportazione (dirette, indirette o triangolari, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), Dpr 633/1972);
- cessioni intracomunitarie (incluse le triangolazioni comunitarie di cui all’articolo 58, Dl 331/1993);
- cessioni ad operatori economici della Repubblica di San Marino, della Città del Vaticano ovvero ad organismi aventi trattati ed accordi internazionali (articoli 71 e 72, Dpr 633/1972);
- operazioni in reverse charge (articolo 17, comma 6, Dpr 633/1972 e articolo 74, commi 7 e 8, Dpr 633/1972; Cm 29 dicembre 2006, n. 37/E);
- operazioni a cui si applicano i regimi di determinazione dell’imposta con il metodo «base da base», come nel caso di operazioni che rientrano nel regime speciale dell’editoria (articolo 74, comma 1, Dpr 633/1972
Tornando agli aspetti connessi al versamento il pagamento deve avvenire tramite modello F24 , in presenza di fatture correttamente compilate l’importo dovuto viene precalcolato dall’agenzia delle Entrate, e messo a disposizione nella piattaforma Fatture e Corrispettivi, area Consultazione/Fatture elettroniche ed altri dati Iva/Pagamento imposta di bollo.
Nell’effettuare questa verifica, tuttavia, occorre ricordare che il SdI elabora i dati relativi all’imposta di bollo nel momento in cui un documento transita nel sistema, pertanto, per esempio, una fattura datata 31 marzo 2021 ma trasmessa nei primi giorni di aprile, verrà ad essere inclusa nel secondo trimestre, e non nel primo.
La scadenza del bollo relativa al terzo trimestre è differita all’ultimo giorno del terzo mese successivo.
Calendario dei versamenti
Fino al 2020 |
Dal 2021 |
Trimestre |
Scadenza |
Trimestre |
Scadenza |
I trimestre |
20 aprile |
I trimestre |
31 maggio |
II trimestre |
20 luglio |
II trimestre |
30 settembre |
III trimestre |
20 ottobre |
III trimestre |
30 novembre |
IV trimestre |
20 gennaio dell’anno successivo |
IV trimestre |
28 febbraio |
Resta ferma la possibilità di far slittare il termine di versamento del primo e del secondo trimestre qualora non si raggiunga la soglia di 250 euro alla scadenza prevista per il terzo trimestre e cioè entro il 30 novembre.
CODICI TRIBUTO
Quanto ai codici tributo da utilizzarsi, valgono le indicazioni della Rm 9 aprile 2019, n. 42/E che prevede quattro distinti codici a seconda del periodo di riferimento:
- I trimestre: 2521;
- II trimestre: 2522;
- III trimestre: 2523;
- IV trimestre: 2524.
Inoltre, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
- 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI;
- 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI.