Bonus 110%: gli interventi ammessi, per quali immobili, per quali soggetti di Redazione Pubblicato il 25 luglio 2020- NEWS FISCALI – COMMERCIALISTA TELEMATICO
L’Agenzia delle entrate spiega il superbonus al 110% attraverso una guida in pdf che esamina casi pratici e tutto ciò che serve sapere su questa interessantissima agevolazione fiscale introdotta dal DL Rilancio, convertito nella Legge 77/2020. L’Agenzia delle entrate spiega il super bonus 110% attraverso una guida in pdf che esamina casi pratici e tutto ciò che serve sapere su questa interessantissima agevolazione fiscale introdotta dal DL Rilancio, convertito nella Legge 77/2020.
Superbonus al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021: una panoramica L’incentivo consiste in una detrazione dalle imposte pari al 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi che aumentano l’efficienza energetica degli edifici e per quelli antisismici. E’ possibile anche cedere la detrazione al fornitore o anche richiedere uno sconto immediato in fattura, e l’ulteriore possibilità per lo stesso fornitore di cederlo a sua volta. Per quali immobili si può ottenere Sono agevolabili le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi effettuati: – sulle parti comuni di edifici condominiali, – sulle unità immobiliari indipendenti, – sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Il beneficio non può essere fruito per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli). Gli interventi ammessi Come sopra già evidenziato il Superbonus del 110% spetta prima di tutto per gli interventi volti a – incrementare l’efficienza energetica degli edifici – misure antisismiche. A queste tipologie di spese, dette “trainanti”, si aggiungono altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente (“trainati”) ad almeno un intervento trainante: rientrano in questa categoria, per esempio, l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Chi può usufruire del bonus 110% Ne possono usufruire le persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, per i soli lavori dedicati agli spogliatoi. Anche i soggetti Ires e gli imprenditori e professionisti hanno diritto al bonus 110% per i lavori di cui sopra ma solo in relazione alle spese per interventi trainanti, che aumentano l’efficienza energetica degli edifici e quelli antisismici. effettuati sulle parti comuni di edifici; esclusi invece gli altri lavori. Cessione del credito Le modalità per usufruire del bonus 110% sono sostanzialmente due: il contribuente può utilizzare la detrazione direttamente nella propria dichiarazione dei redditi, spalmando negli anni il recupero; oppure può trattare con i propri fornitori il cosiddetto sconto in fattura cedendo a loro il proprio credito d’imposta; i fornitori potranno a loro volta cedere il credito a terzi. Il contribuente potrà cedere il proprio credito anche agli istituti bancari, non necessariamente ai fornitori (la cessione del credito è possibile anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il bonus facciate e per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici). 24 luglio 2020