“Euroconference News”del 16 maggio 2017
Come noto, per effetto delle modifiche apportate dal decreto “collegato alla legge di Bilancio 2017” (articolo 4 del D.L. 193/2016) all’articolo 21 del D.L. 78/2010, a decorrere dall’anno d’imposta 2017, è passato da annuale a “trimestrale” l’obbligo di trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti: tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, incluse le note di variazione; le fatture ricevute/registrate, incluse le note di variazione e le bollette doganali; Sul piano operativo, i dati vanno inviati in forma “analitica” ed entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre (tenendo conto che la comunicazione relativa al secondo trimestre va effettuata entro il 16 settembre e quella dell’ultimo trimestre entro il mese di febbraio).Per il “primo anno” di applicazione dell’adempimento, il legislatore aveva stabilito che la comunicazione era da inviare unitariamente per i primi 2 trimestri, entro il 25/07/2017. Intervenendo su quest’ultimo punto, il decreto Milleproroghe (D.L. 244/2016) ha ora stabilito che, per il primo anno di applicazione, la trasmissione telematica dei dati del c.d. nuovo spesometro è effettuata su base “semestrale”. Viene, dunque, riscadenziato – dal 25 luglio al 16 settembre 2017 – il termine per l’adempimento. Per la comunicazione relativa al secondo semestre si prevede il termine del mese di febbraio 2018.Si fa presente che con la circolare 1/E/2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulla trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute valide anche per assolvere l’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato articolo 21 del D.L. 78/2010. Inoltre, come specificato dalla relazione al decreto Milleproroghe, si ricorda che “il mese successivo alla scadenza … l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati.
In tal caso il contribuente può fornire chiarimenti, segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso”. Aspetti sanzionatori Per effetto del “nuovo” articolo 11 comma 2-bis del D.Lgs. 471/1997 in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse/ricevute è prevista l’applicazione della sanzione di € 2 per ciascuna fattura, con un massimo di € 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è “ridotta” alla metà (1 euro) per ciascuna fattura, con un massimo di € 500, se la trasmissione della comunicazione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la comunicazione corretta dei dati (in precedenza presentata in modo errato). Non opera il cumulo giuridico di cui all’articolo 12, D.Lgs. 472/1997.