Come ogni anno, vanno in vacanza anche gli adempimenti fiscali e il versamento dei tributi mediante F24, con scadenza nel periodo compreso tra il 1º e il 20 agosto. I versamenti potranno essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese (quest’anno al 21), senza alcuna maggiorazione (articolo 37, comma 11-bis del Dl n. 223/2006).
La sospensione impatta sulle scadenze fiscali che si ripetono mese per mese o che comunque cadono nel mese di agosto.
Lunedì 21 agosto
ASSISTENZA FISCALE – Imposta trattenuta dal sostituto d’imposta
- Versamento con Modello F24 telematico delle somme trattenute nel mese precedente da sostituti d’imposta nei confronti di dipendenti e pensionati che hanno presentato il Modello 730.
ACCISE – Versamento imposta
- Pagamento dell’accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese precedente.
IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE – “Tobin Tax”
- Versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie, la cosiddetta “Tobin Tax”, da parte di banche, società fiduciarie ed imprese di investimento, nonché dai notai ecc.
INPS
- Versamento con Mod.F24 contributi fissi artigiani e commercianti e contributi percentuali derivanti dalla Dichiarazione dei Redditi .
IVA:
Contribuenti trimestrali – Secondo trimestre 2023:
- Versamento risultante da liquidazione del secondo trimestre 2023 (Modello F24 e codice tributo 6032) per i soggetti trimestrali ordinari.
Contribuenti mensili – Mese di luglio 2023:
- Versamento risultante da liquidazione del mese di luglio 2023 (Modello F24 e codice tributo 6007).
- Versamento dell’imposta “Split payment” dovuta dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti.
Contribuenti trimestrali ex art. 74, D.P.R. n. 633/1972 – Secondo trimestre 2023:
- Versamento risultante da liquidazione del secondo trimestre 2023 (Modello F24 e codice tributo 6032) per soggetti trimestrali speciali (es.: art. 74/633).
Imposta risultante dalla dichiarazione annuale – Rateizzazione:
- Versamento con interessi della rata d’imposta dovuta a conguaglio in base a dichiarazione annuale per anno 2022 con Modello F24 e codice tributario 6099 (imposta) e 1668 (interessi).
ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL’IRPEF – Redditi di lavoro dipendente e
assimilati:
- Versamento addizionali IRPEF su redditi lavoro dipendente trattenute nel mese precedente:
- per conguaglio di fine anno e acconto addizionale comunale (rata mensile);
- per cessazione rapporto lavoro (unica soluzione).
Modello F24 e codice tributo 3802 (addizionale regionale) 3848 (addizionale comunale) e 3847 (acconto addizionale comunale).
IVA E RITENUTE ALLA FONTE – Ravvedimento – Tardivo versamento – Entro 30 giorni
dalla scadenza:
- Versamento tardivo di Iva e ritenute alla fonte, se non eseguito entro il 17 luglio 2023 con
pagamento sanzione ridotta dell’1,5% e interessi nella misura elevata dall’1,25 al 5% annuo, a decorrere dal primo gennaio 2023. Modello F24 e codice tributo 8904 (sanzioni Iva) e
8906 (sanzioni ritenute) e 1991 (interessi Iva).
N.B.: interessi relativi a ritenute versati assieme a ritenute.
IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenute alla fonte:
- Versamento con Modello F24 di ritenute operate nel mese precedente su redditi di lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, capitale (diversi dai dividendi), provvigioni.
Giovedì 31 agosto
ACCISE – Gas naturale:
- Versamento della rata di acconto mensile calcolata sulla base dei consumi dell’anno precedente.
IVA – Acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di
cui all’articolo 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972:
- Presentazione dichiarazione e versamento imposta su acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente per enti e associazioni (non soggetti passivi Iva o per acquisti per attività istituzionale se soggetti Iva).