This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Le famiglie considerate bisognose di sostegno economico vengono divise infatti dalla legge 197 2022 in due tipologie:
- famiglie con componenti disabili o minori o over 60, con ISEE fino a 9360 euro annui
- famiglie composte solo da soggetti “occupabili” che possono lavorare (tra i 18 e i 59 anni ) con ISEE fino a 6000 euro annui,
Il decreto legge 48 2023 detto Decreto Lavoro spiega a quale tipo di misura avranno diritto :
- Le prime avranno una situazione dove nulla cambia fino a fine anno , il RDC cessa il 31 dicembre e dal 1 gennaio 2024 potranno fare richiesta di Assegno di inclusione (art 1 dl 48 2023) di durata 18 mesi, rinnovabili;
- Le seconde avranno al 31 agosto 2023 la cessazione del RDC e, se non già prese in carico dai servizi sociali in percorsi di formazione o orientamento, dovranno richiedere il Supporto formazione e lavoro (art 12 DL 48 2023) con durata massima 12 mesi
Un decreto ministeriale dovrebbe chiarire già nelle prossime settimane ,( necessariamente entro il mese di agosto) meglio le modalità di attuazione e di domanda.
1) Supporto formazione e lavoro gli obblighi , come funziona
Il servizio, prevede la partecipazione da settembre 2023 a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro
Da notare tra i progetti che possono essere proposti rientra il servizio civile universale, e i progetti utili alla collettività predisposti dai Comuni.
Il Supporto per la formazione e il lavoro sarà utilizzabile:
- dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con un valore dell’ISEE familiare non superiore a euro 6.000 annui
- dai componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di Inclusione ma NON calcolati nella scala di equivalenza e NON sottoposti agli obblighi di avvio al lavoro ( disabili , caregivers, soggetti con malattie oncologiche, su base volontaria).
Il richiedente è convocato presso il Centro per l’impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato che prevede di
- rivolgersi almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione
- l’adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL).
- iscriversi alla nuova piattaforma SIISL( in corso di predisposizione da parte del ministero del lavoro, inps e altri enti coinvolti) dove potra ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali.
- Coloro che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico minimo devono frequentare gli appositi corsi di formazione per adulti.
CONTRIBUTO ECONOMICO
Per chi partecipa ai programmi formativi o a progetti utili alla collettività, è previsto il beneficio economico di 350 euro per un massimo di dodici mensilità,
Ogni 90 giorni l’interessato deve conferma, almeno ogni novanta giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione alle attività formative o lavorative In mancanza di conferma il contributo viene sospeso.
2) Fine Reddito – Assegno di inclusione – Supporto formazione: il regime transitorio
Per coloro che non hanno i requisiti il limite scade a fine agosto 2023
Si attende un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ( obbligatoria entro il 4 luglio 2023), con cui saranno stabilite le modalità di accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa ulteriori rispetto a quelle già previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza.
Infine a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale , l’inosservanza delle modalità di attivazione da parte del beneficiario del Reddito di cittadinanza comporta l’applicazione delle sanzioni già previste.
3) Fine Reddito e Assegno di inclusione: le sanzioni
Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo l’inosservanza delle norme comporta l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa sul Reddito di cittadinanza.
Il decreto lavoro prevede da quella data l’inasprimento delle sanzioni e in particolare :
- in caso di dichiarazioni false nella richiesta di Assegno di Inclusione: reclusione da 2 a 6 anni.
- In caso di mancata comunicazione di eventuali variazioni del reddito o del patrimonio: reclusione da 1 a 3 anni.