Ritenute su redditi di lavoro autonomo, abituale, occasionale, diritti d’autore e simili
Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare precedente relativi a:
– compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo abituale;
– compensi per prestazioni occasionali (salvo che si tratti di compensi di importo inferiore a euro 25,82 corrisposti da enti non commerciali);
– compensi corrisposti ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
– cessione di diritti d’autore da parte degli stessi autori o da parte di eredi o donatari;
– diritti e opere dell’ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate;
– compensi a stranieri per prestazioni di lavoro autonomo in Italia;
– compensi a stranieri per brevetti e diritti d’autore;
– partecipazione agli utili dei fondatori di società di capitali;
– compensi a sportivi professionisti per prestazioni di lavoro autonomo
Soggetti:
Sono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973)
Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica
Codice tributo:
1040: ritenute su redditi di lavoro autonomo e compensi per l’esercizio di arti e professioni
Sanzione amministrativa:
– omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato;
– omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell’importo non trattenuto. Sanzione penale:
– mancato versamento, entro il termine per presentare il mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d’imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d’imposta: reclusione da 6 mesi a 9 anni
Riferimenti normativi sanzioni:
D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, art. 13 e 14;
D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, art. 10-bis